Cassazione Penale, Sentenza n. 7294/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena in esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra tre condanne per violazioni dell'art. 73 del dPR n. 309/1990 (traffico/cessione di stupefacenti) e disposizioni collegate (sentenze del 19/02/2010, 04/07/2014 e 26/02/2014). Sosteneva l'omogeneità tipologica dei fatti e che lo spaccio fosse la sua "ordinaria attività", quindi espressione di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di appello di Catania aveva rigettato la richiesta di continuazione ritenendo che: 1) la prima condanna (2004) è temporalmente distante dalle altre (2012 e 2013) e riferita a contesti criminali indipendenti; 2) la cessione contestata nel procedimento di Siracusa era risultata essere un'azione occasionale finalizzata a reperire denaro per consumo personale, e quindi non riconducibile allo stesso disegno criminoso delle altre fattispecie. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale sulle violazioni relative agli stupefacenti; le condanne oggetto del ricorso erano tutte per fatti disciplinati da questa disposizione, ma la Corte ha distinto i contesti fattuali non ritenendoli frutto di un unico disegno criminoso.
art. 81 cod. pen., comma (cpv)
Richiamato come riferimento normativo nelle sentenze di merito (connesso al concorso di reati e alla determinazione della pena); la Corte ha valutato che non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della continuazione fra i reati.
Norma citata nelle sentenze di condanna originarie; nel contesto del giudizio di esecuzione non ha prodotto elementi tali da collegare i fatti in un unico disegno criminoso.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione è necessaria una unitaria deliberazione iniziale: non basta l'omogeneità tipologica delle condotte (stesso tipo di reato) se manca la preordinazione di un unico piano criminoso.
- La distanza cronologica tra le fattispecie, in assenza di ulteriori elementi che indichino un disegno unitario, giustifica il rifiuto di riconoscere la continuazione.
- Un atto occasionale, dichiarato o dimostrabile come tale (ad es. cessione compiuta per far fronte a momentanea esigenza finanziaria), esclude la sussistenza di un disegno criminoso unitario.
- La mera affermazione che lo spaccio sia "ordinaria attività" del ricorrente non è sufficiente a provare la esistenza di un progetto criminoso unitario ab initio.
- In sede esecutiva il gravame del ricorrente deve dimostrare elementi concreti e indicativi della continuità programmatoria tra reati; giudizi o ammissioni che evidenzino occasionale natura di alcuni fatti sono rilevanti per escludere la continuazione.
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