Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da reciproche accuse di concorrenza sleale e pratiche commerciali ingannevoli tra due società operanti nella commercializzazione di golfari. In primo grado il tribunale aveva accertato, da un lato, che la società tedesca avesse commercializzato per un certo periodo golfari muniti del simbolo "H" attestante una certificazione DGUV in realtà scaduta; dall'altro, che la società italiana avesse commercializzato golfari muniti dello stesso simbolo pur senza avere conseguito la medesima certificazione. La corte d'appello aveva poi riformato in parte la decisione, valorizzando ulteriormente la condotta della società tedesca e condannandola al pagamento di una somma risarcitoria. Nel ricorso per cassazione la società tedesca ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 132 e 350 c.p.c., nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che due udienze di appello erano state trattate dal solo consigliere relatore in mancanza di attività istruttoria delegabile e che la corte d'appello non aveva esaminato l'eccezione processuale tempestivamente sollevata; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2598 e 2600 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando il criterio di liquidazione del danno da lucro cessante perché ritenuto fondato su dati non sufficientemente dimostrati sul mercato tedesco, sulla quota di mercato e sulla fungibilità dei prodotti. La società italiana ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando a sua volta che la corte d'appello avesse liquidato un danno troppo basso, usando il MOL della controparte e assumendo una concorrenza più ampia di quella reale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società tedesca e, per effetto di ciò, inefficace il ricorso incidentale tardivo della società italiana. Ha quindi confermato la regolazione delle spese a carico della ricorrente principale e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato. Sul piano motivazionale, ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la dedotta violazione processuale non era stata tradotta in una specifica allegazione del pregiudizio al diritto di difesa, mancavano gli elementi necessari per verificare la delega e l'attività svolta nelle udienze contestate, e non era configurabile né omessa pronuncia né omesso esame di un fatto decisivo; ha ritenuto inoltre il secondo motivo inammissibile perché diretto in sostanza a sollecitare una diversa valutazione del merito e delle risultanze della CTU. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo e subordinato all'ammissibilità del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o questioni di merito, non rispetto a eccezioni processuali implicitamente superate dalla decisione di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione non è ravvisabile quando la questione processuale risulti implicitamente respinta dalla decisione di merito, purché la censura sia specificamente e utilmente dedotta.

  • art. 350 c.p.c.

    la doglianza sulla trattazione non collegiale del giudizio di appello è inammissibile se non si indica quale concreto pregiudizio difensivo sia derivato e se non si specificano delega e attività svolta nelle udienze contestate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge deve essere formulata in modo da investire realmente la regola di diritto applicata e non una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità processuale non può essere dedotta in astratto, ma richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio processuale rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non riguarda eccezioni, domande, argomentazioni difensive o elementi istruttori in sé considerati.

  • art. 2598 c.c.

    richiamato come norma sulla concorrenza sleale, ma le censure della ricorrente sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare il merito della valutazione del danno.

  • art. 2600 c.c.

    richiamato in relazione al risarcimento del danno da concorrenza sleale; la Corte non entra nel merito della quantificazione per l'inammissibilità del motivo principale.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare in vizio di legittimità una contestazione sulle risultanze probatorie e sulla CTU.

  • art. 198 c.p.c.

    menzionato nel ricorso incidentale in relazione alla consulenza tecnica e alla valutazione del danno, ma senza approdo decisorio nel merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza dell'inammissibilità del ricorso principale, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione dedotta sia un'eccezione processuale implicitamente assorbita dalla decisione di merito; in tal caso la doglianza deve essere incanalata, se del caso, nella violazione di legge o nel vizio motivazionale, non nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La denuncia di una nullità processuale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sia derivato dalla violazione e non fornisce gli elementi indispensabili per il controllo di legittimità sul fatto processuale.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non l'omessa considerazione di eccezioni, argomentazioni difensive, motivi di appello o singoli elementi istruttori.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito compiuta dal giudice di appello, specie se fondata su CTU e dati acquisiti in causa, una diversa lettura del materiale probatorio sotto l'apparente denuncia di violazione di legge.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace.
  • La deduzione del vizio di motivazione o di violazione delle norme in tema di concorrenza sleale non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del quantum risarcitorio, se la censura mira soltanto a opporre una lettura alternativa delle prove.
  • In cassazione l'errore processuale denunciato deve essere autosufficientemente illustrato nel ricorso, con richiamo puntuale degli atti e delle circostanze rilevanti, non potendo la Corte compiere autonome ricerche istruttorie negli atti del fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeSpese di lite
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.