Cassazione Civile, Ordinanza n. 30092/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una espropriazione immobiliare avviata nei confronti di due coniugi, questi hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo che uno di essi avesse acquistato un diritto di abitazione sull'immobile pignorato e che tale diritto fosse opponibile al creditore procedente. In appello l'opposizione è stata rigettata. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno dedotto violazione dell'art. 17, commi 3 e 4, L. 52/1985 e dell'art. 2643, n. 4, c.c., assumendo che fosse sufficiente, ai fini dell'opponibilità ai terzi, la mera menzione del diritto di abitazione nella nota di trascrizione dell'acquisto della proprietà dell'immobile in favore dell'altro coniuge, senza necessità di autonoma trascrizione del diritto in favore del soggetto titolare. La censura mirava quindi a contestare la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'opponibilità del diritto per mancata trascrizione in favore della beneficiaria e, per l'altro ricorrente, aveva ritenuto logicamente incompatibile il diritto di abitazione con l'acquisto della piena proprietà dello stesso bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, non specificamente censurata e comunque corretta in diritto la statuizione della Corte d'appello secondo cui l'acquisto della piena proprietà dell'immobile da parte di uno dei coniugi escludeva ogni rilievo di un diritto reale di abitazione sul medesimo bene in favore dello stesso soggetto. Dall'altro lato, ha affermato che, quanto alla posizione dell'altra coniuge, la mera menzione del diritto di abitazione nella nota di trascrizione dell'acquisto della proprietà in favore del marito non era sufficiente: ai sensi dell'art. 2643, n. 4, c.c., l'acquisto del diritto reale di abitazione deve essere trascritto in favore del soggetto che lo acquista, perché solo così può essere opponibile ai terzi e ai creditori che abbiano trascritto il pignoramento. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità, dando altresì atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori esecutati
l'acquisto dei diritti reali immobiliari, incluso il diritto di abitazione, deve essere trascritto in favore del soggetto che acquista per essere opponibile ai terzi
art. 17, commi 3 e 4, L. 52/1985
richiamato come norma sui modelli di redazione delle trascrizioni, ma ritenuto non decisivo ai fini della censura
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto astrattamente inammissibile o manifestamente infondato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell'opponibilità ai terzi di un diritto reale limitato su bene immobile, non basta la semplice menzione del diritto in una nota di trascrizione riferita all'acquisto della proprietà da parte di altro soggetto: è necessaria la trascrizione del diritto in favore del suo effettivo acquirente.
- Il sistema della pubblicità immobiliare è fondato su un criterio personale-nominativo, che impone di trascrivere gli acquisti dei diritti reali immobiliari sotto il nome del soggetto titolare, così da consentire le ricerche e la conoscibilità da parte dei terzi.
- In sede di cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che si limiti a contestare un profilo diverso da quello decisivo è inammissibile o comunque infondata.
- Un diritto reale di abitazione non può essere riconosciuto in favore del medesimo soggetto che abbia acquistato la piena proprietà del bene, per l'incompatibilità strutturale tra proprietà piena e diritto reale limitato sullo stesso immobile.
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