Sentenza del 04/11/2016 n. 22418 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con il quale erano state recuperate a tassazione maggiori somme ai fini IRPEG e ILOR, oltre a sanzioni, per componenti positivi non dichiarati o non deducibili, indebite detrazioni e costi indeducibili ai fini IRAP. Il motivo principale riguardava l'erronea applicazione dell'esenzione prevista per gli enti pubblici e per i fondi pubblici di agevolazione: secondo l'Agenzia, i fondi regionali affidati all'IRCAC erano patrimoni della Regione gestiti separatamente dall'Istituto e, comunque, l'estensione dell'agevolazione prevista dalla Legge n. 342 del 2000 non poteva applicarsi retroattivamente all'anno 1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo. Ha affermato che l'elenco degli enti pubblici esclusi dall'IRPEG aveva carattere tassativo e che i fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC non potevano beneficiare dell'esenzione per il periodo d'imposta 1998. La Legge n. 342 del 2000, che ha esteso il beneficio ai fondi pubblici di agevolazione affidati a soggetti terzi, è stata qualificata come norma innovativa e non interpretativa, quindi priva di efficacia retroattiva. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, nel testo applicabile ratione temporis
L'elenco degli enti pubblici non soggetti all'IRPEG ha carattere tassativo.
L'esenzione fiscale prevista per determinati enti pubblici non può essere estesa per analogia a soggetti o fondi diversi da quelli espressamente individuati dalla norma.
Legge n. 342 del 2000, art. 39
Estende i benefici di cui all'art. 88, comma 1, del T.U.I.R. ai fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi.
La disposizione ha natura innovativa e non di interpretazione autentica; pertanto non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Legge regionale Sicilia n. 12 del 1963, artt. 1, 3 e 5
L'IRCAC è istituito per promuovere, incrementare e potenziare la cooperazione in Sicilia.
La disciplina regionale individua le finalità dell'IRCAC e prevede l'impiego di fondi regionali per operazioni di credito agevolato, ma non determina automaticamente l'estensione all'Istituto delle esenzioni fiscali riconosciute alla Regione o ai fondi pubblici.
Legge regionale Sicilia n. 7 del 1997, art. 63
I fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata.
La riunificazione dei fondi conferma l'esistenza di una gestione separata, senza modificare la conclusione fiscale secondo cui, per il periodo anteriore alla Legge n. 342 del 2000, l'agevolazione non era applicabile retroattivamente.
Statuto del contribuente, Legge n. 212 del 2000, artt. 1 e 3
I principi generali dello Statuto sono richiamati a conferma dell'irretroattività della norma agevolativa innovativa e della limitazione degli effetti sulle imposte già versate.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, soprattutto quelle riconosciute a enti pubblici, devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese a soggetti o fondi non espressamente compresi nella norma.
- La gestione di fondi pubblici da parte di un ente distinto dall'ente pubblico proprietario non comporta automaticamente l'applicazione al gestore delle esenzioni fiscali spettanti al proprietario dei fondi.
- Una norma che amplia un'agevolazione fiscale è normalmente considerata innovativa e non retroattiva, salvo che il legislatore la qualifichi chiaramente come interpretativa o disponga espressamente diversamente.
- Per valutare il trattamento fiscale di un fondo affidato in gestione, occorre verificare separatamente la soggettività giuridica del gestore, la titolarità delle somme, la disciplina del fondo e la data di entrata in vigore della norma agevolativa.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva tutti gli aspetti della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto stabilito dalla Corte e decidere anche sulle spese.
Testo integrale
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