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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25242/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, nella forma della detenzione domiciliare, da eseguirsi nei Paesi Bassi (Stato di residenza) per la pena di 2 anni e 8 mesi per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendola ammissibile ma non procedibile per mancata collaborazione dello Stato estero nelle verifiche istruttorie e per l'impossibilità di procrastinare indefinitamente la procedura; inoltre rilevava che il condannato non si sarebbe attivato nello Stato estero

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito abbia erroneamente negato la doppia prognosi prevista dall'art. 47 Ord. pen. non per mancata collaborazione del ricorrente (che risultava in costante contatto con l'Uepe e per il quale l'Uepe aveva espresso parere favorevole), ma per una presunta mancata risposta dello Stato estero, verosimilmente dovuta a un errore nelle note di sollecito; la Corte ha inoltre richiamato l'evoluzione giurisprudenziale e normativa che consente l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato dell'UE ai sensi del d.lgs. n. 38/2016

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

    attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI; art. 2, lett. e) e art. 4 richiamati nel provvedimento

    Consente che l'affidamento in prova al servizio sociale sia eseguito in altro Stato membro dell'UE; assimila l'affidamento in prova a una sanzione sostitutiva i cui obblighi e prescrizioni sono compatibili con quelli elencati dal d.lgs.; prevede che la decisione sia adottata dallo Stato italiano e trasmessa allo Stato di esecuzione, il quale verifica la collaborazione dell'interessato e cura l'esecuzione

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)

    citata come base della disciplina recepita dal d.lgs. n. 38/2016

    Principio del reciproco riconoscimento delle decisioni relative all'esecuzione di misure alternative fra Stati membri, giustifica l'esecuzione dell'affidamento in prova in altro Stato UE

  • art. 47 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)

    richiesta della doppia prognosi prevista dall'art. 47 Ord. pen.

    Richiede la valutazione della compatibilità e dell'efficacia della misura alternativa (doppia prognosi); la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare la misura anche quando l'esecuzione è richiesta all'estero

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    obbligo, a pena d'inammissibilità della istanza, per il condannato libero, di elezione di domicilio sul territorio nazionale

    L'elezione di domicilio in Italia è richiesta per l'ammissibilità dell'istanza; la mancata collaborazione del ricorrente nell'indagine dell'Ufficio esecuzione penale esterna può giustificare il rigetto

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    reato per cui è stata inflitta la pena (art. 73 d.P.R. n. 309/1990)

    Indica il tipo di reato (droghe) per il quale è stata pronunciata la condanna oggetto della istanza di misura alternativa

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in altro Stato membro dell'UE in base al d.lgs. n. 38/2016 e alla decisione quadro 2008/947/GAI; non esiste, in linea di principio, un divieto assoluto di esecuzione all'estero
  • La decisione sulla concessione dell'affidamento in prova rimane di competenza degli organi italiani; lo Stato di esecuzione verifica poi l'effettiva collaborazione e le condizioni per l'esecuzione
  • In fase istruttoria il richiedente deve dimostrare un comportamento collaborativo particolarmente diligente (onere informativo) perché l'Ufficio esecuzione penale esterna possa accertare il collegamento effettivo e le condizioni di trattamento nello Stato estero
  • La mancata risposta dello Stato estero non può automaticamente giustificare il rigetto se il richiedente ha dimostrato collaborazione e sono presenti elementi favorevoli (es. relazione Uepe); il giudice deve valutare se il mancato riscontro sia conseguenza di cause imputabili a carenze procedurali o amministrative e, se del caso, adottare misure istruttorie ulteriori o rinviare il giudizio
  • Il Tribunale deve comunque pronunciare la doppia prognosi prevista dall'art. 47 Ord. pen. e motivare l'esito anche considerando le verifiche rese dall'Uepe e dagli altri servizi competenti
  • L'esecuzione concreta dei controlli e il rispetto delle prescrizioni sono di competenza dello Stato in cui la misura viene eseguita; tuttavia ciò non esonera il giudice italiano dall'indagine preliminare sulla sussistenza dei presupposti

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