Cassazione Civile, Ordinanza n. 28027/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti di causa e non colmabili le lacune neppure mediante la lettura dei motivi. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di merito la società resistente aveva agito in relazione a un proprio credito vantato nei confronti di una delle parti ricorrenti, in un contesto in cui risultavano anche una fideiussione prestata a garanzia del credito e la costituzione di un trust successivamente revocata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 2901 c.c. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi di cassazione: (1) dedotta erronea motivazione sul rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione e di inesistenza del credito, assumendo che la garanzia fosse priva dell'importo massimo garantito; (2) dedotta erronea motivazione sul rigetto dell'eccezione di decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 c.c. e sul conseguente difetto di legittimazione attiva della società, lamentando anche l'omessa pronuncia su tale eccezione; (3) dedotta erronea motivazione sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo del trust; (4) dedotta nullità della sentenza per ultrapetizione, per avere la Corte d'appello revocato senza limiti l'atto costitutivo del trust benché la domanda fosse stata proposta solo fino alla concorrenza di euro 300.000,00. Tuttavia il ricorso non conteneva un'esposizione adeguata del fatto di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., rendendo incomprensibili il contesto sostanziale e processuale e la portata delle censure.
Norme richiamate
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve contenere, anche in forma sintetica ma chiara, l'indicazione dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere la portata delle censure; la loro mancanza comporta inammissibilità.
È richiamato quale termine di decadenza della garanzia fideiussoria dedotto dai ricorrenti, ma la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.
È richiamato come base della revocatoria dell'atto costitutivo del trust operata nel giudizio di merito, senza esame nel merito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro cui si commisura il ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette o rende insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, se tale omissione impedisce di comprendere il significato delle censure e la vicenda sostanziale e processuale sottostante.
- Il requisito dell'art. 366, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma presidia la funzione di intelligibilità del ricorso: devono risultare, almeno in sintesi, pretese delle parti, difese, eccezioni, svolgimento del processo e contenuto della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito quando il ricorso è privo di un adeguato corredo fattuale minimo idoneo a consentire la verifica delle doglianze.
- La deduzione di vizi quali nullità della fideiussione, decadenza ex art. 1957 c.c., inammissibilità o ultrapetizione non può essere scrutinata se il ricorso non espone compiutamente il contesto di fatto e processuale in cui tali questioni si collocano.
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