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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11034/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per un furto aggravato ex artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p., con pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito e a sollecitare una diversa ricostruzione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze formulate non erano deducibili in sede di legittimità perché si risolvevano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e della prova. La Corte ha ribadito che non le spetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Sono richiamati come base normativa del reato per cui l'imputato era stato condannato in appello, ma la decisione di legittimità non entra nel merito della loro applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    È richiamato per precisare che, anche dopo la riforma del 2006, il sindacato della Cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione del fatto o l'adozione di criteri autonomi di ricostruzione probatoria.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    È menzionata come intervento legislativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza ampliare il potere della Cassazione fino a consentire una rilettura del materiale probatorio.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti in cui denunci un effettivo errore logico-giuridico del ragionamento decisionale, non già quando il ricorrente contrapponga una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • Il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata e si limita a riproporre critiche di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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