Cassazione Civile, Ordinanza n. 32426/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente locale, inquadrato in categoria C, aveva chiesto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria D, con conseguente diritto al relativo trattamento economico. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che le attività allegate non avessero i connotati propri della categoria superiore e che, per come descritte, rientrassero nella categoria C. In cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e degli artt. 2935 e 2697 c.c., lamentando in sostanza il mancato accoglimento delle prove testimoniali articolate, che se ammesse e assunte avrebbero dimostrato i presupposti del diritto rivendicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che il motivo si limitava a riproporre, tramite il capitolato testimoniale, circostanze di fatto già valutate dalla Corte d'appello, la quale aveva ritenuto che le mansioni dedotte restassero nell'area della categoria C e non integrassero le caratteristiche della categoria D. La censura tendeva quindi a ottenere una diversa ricostruzione del merito, non consentita in sede di legittimità. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ravvisa alcuna violazione, perché la censura mira solo a una nuova valutazione del merito.
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ritiene che la doglianza, in realtà, solleciti una rivalutazione di fatto non consentita.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata ammissione delle prove; la Corte non ne ricava alcun vizio decisivo.
richiamato nel motivo insieme all'art. 2697 c.c.; la Corte non ravvisa un errore di diritto idoneo a scalfire la decisione di merito.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte osserva che il ricorrente non offre elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
art. 13 comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 29, CCNL 14 settembre 2000
menzionato dalla Corte d'appello come disciplina delle eccezionali ipotesi di passaggio dalla categoria D alla C, ritenute non ricorrenti nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito, se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Quando la sentenza impugnata ha già esaminato le circostanze fattuali allegate a sostegno del diritto azionato, il ricorso è inammissibile nel merito se si traduce nella mera riproposizione di quelle stesse circostanze sotto forma di critica alla valutazione compiuta.
- Ai fini del riconoscimento di mansioni superiori, non basta allegare compiti genericamente asseriti come più impegnativi: occorre dimostrare che le attività svolte presentino effettivamente i connotati professionali e di complessità propri della categoria superiore.
- La mancata ammissione di prove testimoniali non è di per sé censurabile in cassazione se la doglianza, in concreto, mira soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti già ritenuti non decisivi dai giudici di merito.
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