Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30349/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia concerne la domanda di riconoscimento dei benefici economici previsti per i superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello di Venezia, su impugnazione del Ministero della Difesa, ha riformato la decisione respingendola. La ricorrente ha proposto un unico motivo per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 407/1998, degli artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 6 della L. n. 466/1980. Sostiene che la disciplina applicabile sarebbe integralmente quella dell'art. 2, commi 105 e 106, L. n. 244/2007, che estende i benefici dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio ai figli non conviventi, senza richiedere il requisito del carico fiscale. Perciò ritiene inconferente il richiamo della Corte d'appello ai principi delle Sezioni Unite sulla speciale elargizione ex art. 82 L. n. 388/2000, fattispecie diversa e incentrata sul presupposto del carico fiscale, e invoca a sostegno Cass. S.U. n. 7761/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dando continuità al principio già affermato da Cass. n. 11181/2022: i superstiti delle vittime del dovere aventi titolo ai benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206/2004, come modificato dall'art. 2, comma 106, L. n. 244/2007, sono quelli individuati dall'art. 6 L. n. 466/1980; pertanto il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso quando il coniuge avente diritto sia vivente. La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento della sentenza impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il rinvio operato da una disposizione a un'altra normativa può essere un rinvio meramente oggettivo: esso estende il trattamento economico o la prestazione richiamata, ma non necessariamente modifica la categoria dei soggetti aventi diritto prevista dalla disciplina originaria.
  • Quando il legislatore interviene solo sul profilo delle prestazioni spettanti, senza riscrivere la platea dei beneficiari, resta ferma la disciplina che individua i superstiti legittimati al beneficio.
  • Nei benefici riconosciuti ai superstiti di vittime di eventi lesivi, la diversità di fattispecie può giustificare una modulazione differenziata delle categorie ammesse, senza che ciò contrasti di per sé con l'obiettivo di armonizzazione tra diverse discipline.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c. è infondato se la corte territoriale ha applicato correttamente la norma che delimita i soggetti beneficiari secondo l'interpretazione già consolidata dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssegno di mantenimento e divorzile
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.