Cassazione Civile, Ordinanza n. 30349/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia concerne la domanda di riconoscimento dei benefici economici previsti per i superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello di Venezia, su impugnazione del Ministero della Difesa, ha riformato la decisione respingendola. La ricorrente ha proposto un unico motivo per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 407/1998, degli artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 6 della L. n. 466/1980. Sostiene che la disciplina applicabile sarebbe integralmente quella dell'art. 2, commi 105 e 106, L. n. 244/2007, che estende i benefici dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio ai figli non conviventi, senza richiedere il requisito del carico fiscale. Perciò ritiene inconferente il richiamo della Corte d'appello ai principi delle Sezioni Unite sulla speciale elargizione ex art. 82 L. n. 388/2000, fattispecie diversa e incentrata sul presupposto del carico fiscale, e invoca a sostegno Cass. S.U. n. 7761/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dando continuità al principio già affermato da Cass. n. 11181/2022: i superstiti delle vittime del dovere aventi titolo ai benefici previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206/2004, come modificato dall'art. 2, comma 106, L. n. 244/2007, sono quelli individuati dall'art. 6 L. n. 466/1980; pertanto il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso quando il coniuge avente diritto sia vivente. La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento della sentenza impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamata per la trattazione in adunanza camerale non partecipata.
art. 2 della Legge n. 407/1998
Richiamata dalla ricorrente come parte del quadro normativo invocato a sostegno del diritto ai benefici.
artt. 5 e 6 della Legge n. 206/2004
La Corte li considera nella disciplina dei benefici estesi ai familiari delle vittime del dovere, come modificati dalla normativa successiva.
art. 2, commi 105 e 106, Legge n. 244/2007
Ha esteso ai superstiti delle vittime del dovere le prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, senza modificare la categoria dei superstiti aventi diritto individuata dall'art. 6 L. n. 466/1980.
art. 6 legge 13 agosto 1980 n. 466
Resta la norma che definisce i superstiti aventi diritto; il beneficio non spetta ai figli non a carico fiscale se il coniuge avente diritto è vivente.
art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Cita una disciplina diversa, relativa alla speciale elargizione, non ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore importo.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il testo applicabile del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il rinvio operato da una disposizione a un'altra normativa può essere un rinvio meramente oggettivo: esso estende il trattamento economico o la prestazione richiamata, ma non necessariamente modifica la categoria dei soggetti aventi diritto prevista dalla disciplina originaria.
- Quando il legislatore interviene solo sul profilo delle prestazioni spettanti, senza riscrivere la platea dei beneficiari, resta ferma la disciplina che individua i superstiti legittimati al beneficio.
- Nei benefici riconosciuti ai superstiti di vittime di eventi lesivi, la diversità di fattispecie può giustificare una modulazione differenziata delle categorie ammesse, senza che ciò contrasti di per sé con l'obiettivo di armonizzazione tra diverse discipline.
- In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c. è infondato se la corte territoriale ha applicato correttamente la norma che delimita i soggetti beneficiari secondo l'interpretazione già consolidata dalla giurisprudenza di legittimità.
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