Cassazione Civile, Ordinanza n. 29529/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da fideiussioni rilasciate da un pool di banche a garanzia della restituzione di ratei di un mutuo edilizio concesso da Cariplo a due società poi fallite. Dopo l’inadempimento dei debitori principali e, secondo le ricorrenti, a distanza di circa quindici anni, il credito veniva escusso da Castello Finance, quale asserita cessionaria del credito, tramite Italfondiario/doNext. Le banche fideiussorie agivano per far accertare: la titolarità effettiva del credito; la prescrizione dello stesso; in subordine, il massimale garantito; e il risarcimento dei danni per inesatta/tardiva escussione dei garanti o per inadempimento della creditrice. In Cassazione le banche principali articolavano cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1310, 1944, 1957 c.c. e dell’art. 101, co. 2, c.p.c., sostenendo che l’insinuazione al passivo dei fallimenti non avrebbe interrotto la prescrizione nei confronti dei fideiussori, specie in presenza di fideiussione non solidale per effetto del beneficium excussionis; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e degli artt. 1938, 1346, 1418 c.c., per avere escluso un massimale massimo garantito nelle polizze; 3) violazione della legge n. 175/1991 e degli artt. 1939 e 1418 c.c., per non avere dichiarato la nullità derivata delle fideiussioni in ragione del superamento del limite di finanziabilità del mutuo; 4) violazione della normativa antiusura e degli artt. 1421 e 1815 c.c., per avere ritenuto applicabile la legge n. 108/1996 a un mutuo del 1992; 5) violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’inammissibilità dell’appello sulla domanda risarcitoria. La banca Monte dei Paschi proponeva ricorso incidentale lamentando l’omesso esame e la mancata pronuncia sul massimale espresso della propria fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure delle banche principali: quanto alla prescrizione, ha escluso la violazione dell’art. 101, co. 2, c.p.c. perché la questione era di diritto; ha considerato infondata la tesi del beneficium excussionis pattizio, perché le clausole non lo prevedevano con chiarezza nemmeno in caso di fallimento; ha dichiarato nuova, quindi inammissibile, la doglianza sull’inapplicabilità degli artt. 1310 e 1957 c.c. alle fideiussioni non solidali; ha ritenuto inammissibile il motivo sul massimale della garanzia per difetto di specificità e di adeguata indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità derivata per superamento del limite di finanziabilità, perché la censura non colpiva la ratio decidendi, fondata invece sulla mancata prova dei presupposti applicativi della norma invocata; ha dichiarato inammissibile il motivo sull’usura per carenza di specifica indicazione della normativa invocata nei gradi di merito e per mancata autosufficienza; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sull’art. 342 c.p.c. per mancata riproduzione del contenuto dell’atto di appello. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non riportava integralmente il motivo di gravame e, quanto al vizio di motivazione, perché precluso dalla doppia conforme e non accompagnato dall’indicazione delle diverse rationes facti di primo e secondo grado.
Norme richiamate
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che l’interruzione della prescrizione verso il debitore principale non si estenda ai fideiussori non solidali; la Corte non accoglie la censura, ritenendola in parte nuova e in parte infondata.
Evocato per distinguere fideiussione solidale e fideiussione con beneficium excussionis; la Corte osserva che la clausola contrattuale invocata non prevedeva chiaramente il beneficium in caso di fallimento.
Richiamato in relazione alla disciplina dell’interruzione della prescrizione nella fideiussione; la Corte lo considera, nel caso, non utile alle censure per le ragioni processuali e sostanziali esposte.
L’obbligo di contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio non riguarda le questioni di puro diritto, ma solo quelle di fatto o miste di fatto e diritto che richiedano attività difensiva o probatoria diversa.
Richiamato come canone ermeneutico che le ricorrenti avrebbero dovuto specificamente indicare come violato, cosa non avvenuta.
Evocato insieme alle norme sulla validità del contratto per contestare l’interpretazione delle polizze fideiussorie.
Evocato nel motivo sul massimale della garanzia, senza però una specifica e autosufficiente censura.
Richiamato per sostenere la nullità per indeterminatezza dell’oggetto/garanzia; la Corte non esamina nel merito la doglianza per inammissibilità.
Richiamato per dedurre la nullità delle fideiussioni; la Corte respinge/inammissibilizza le censure per difetto di specificità o perché non colpiscono la ratio decidendi.
Evocato in relazione al presunto massimale della fideiussione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.
Richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati.
Richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati.
Richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati.
Richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati.
Richiamato per collegare l’interpretazione delle clausole ai doveri di correttezza e solidarietà.
art. 2 Cost.
Invocato nel motivo sul massimale e sulla solidarietà, ma non decisivo ai fini dell’esito.
art. 9 L. 6 giugno 1991, n. 175
Norma invocata per la nullità derivata del finanziamento e delle garanzie; la Corte rileva che la censura non coglie la ratio, essendo stata decisiva la mancanza di prova dei presupposti applicativi.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti insieme all’art. 111 Cost. per dedurre nullità della sentenza, senza accoglimento.
art. 111 Cost.
Richiamato per contestare la motivazione/validità della decisione, senza accoglimento.
Il motivo di appello sulle domande risarcitorie è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità; il ricorso non riproduceva il contenuto dell’atto di appello.
Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso; la Corte qualifica varie censure come inammissibili perché nuove, non specifiche o dirette alla rivalutazione del fatto.
Richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e delle deduzioni pregresse quando si prospettano questioni nuove in cassazione.
Cita la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
Applicato per la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme di merito.
Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia; il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 17, comma 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.
art. 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamo indiretto alla disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
Richiamato come termine di raffronto dall’argomentazione delle ricorrenti sul limite di finanziabilità, ma non decisivo nella decisione.
Richiamato nel motivo sull’usura e sugli effetti dell’usurarietà degli interessi; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato in relazione alla rilevabilità della nullità/usura; il motivo è stato comunque inammissibile.
art. 9 L. 175/1991
Vedi sopra; la Corte non ne accoglie l’applicazione per difetto di prova dei presupposti.
art. 108/1996
La Corte prende atto che nel giudizio di merito la contestazione era stata formulata con riferimento alla legge antiusura del 1996, sopravvenuta al contratto, rendendo infondata la censura così come proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. è infondata quando la questione rilevata d’ufficio è di puro diritto; il contraddittorio preventivo è dovuto solo per questioni di fatto o miste, non per mere questioni giuridiche.
- L’inoperatività dell’art. 1310 c.c. e delle regole richiamate sulla fideiussione non può essere affermata in cassazione se si fonda su una diversa qualificazione della garanzia non dedotta specificamente nei gradi di merito; la censura nuova è inammissibile.
- Per denunciare la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non basta richiamare in via generica gli artt. 1362 ss. c.c.: occorre indicare con precisione quali canoni siano stati violati e in quale passaggio logico-ermeneutico il giudice se ne sia discostato.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, in sede di legittimità non è consentito sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa lettura meramente alternativa, se la decisione impugnata è sorretta da una interpretazione non implausibile.
- La censura di violazione di legge non può risolversi in una contestazione della ricostruzione del fatto: se il vizio attiene alla carente o contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie, il motivo è fuori dal perimetro del sindacato di legittimità.
- Per dedurre in cassazione la nullità derivata di un contratto o di una garanzia per superamento di limiti legali o per usura occorre colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo autosufficiente il fondamento normativo e fattuale già allegato nei gradi precedenti.
- La censura avverso una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede la riproduzione, nel ricorso per cassazione, del contenuto del motivo di gravame, così da consentire alla Corte il controllo diretto della sua specificità.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
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