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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30901/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di archiviazione emesso dal giudice dell'esecuzione in una procedura esecutiva immobiliare, sostenendo che l'atto fosse illegittimo e inopportuno perché pendenti altri giudizi di opposizione riguardanti la stessa esecuzione. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevando che la procedura era già chiusa con l'approvazione del progetto di distribuzione. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'aggiudicatario dell'immobile; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c. per errata esclusione dell'interesse ad agire e per avere il Tribunale ritenuto chiusa la procedura con la distribuzione del ricavato, mentre l'archiviazione sarebbe stato l'atto conclusivo dell'intera esecuzione; 3) errata applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. per avere reputato irrilevante la pendenza di altri giudizi di opposizione; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c. quanto alla condanna alle spese per responsabilità aggravata; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di domande, richieste e questioni ulteriori, anche in relazione agli artt. 39, 274 c.p.c. e 2909 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, secondo e terzo motivo: quanto al contraddittorio, ha osservato che, nella peculiarità della fattispecie, il successivo coinvolgimento del litisconsorte necessario non incide se esso è stato ritualmente introdotto almeno nella fase sommaria; quanto all'archiviazione, ha ribadito che si tratta di un provvedimento meramente ricognitivo dell'esaurimento della procedura esecutiva, non autonomamente opponibile e non abnorme, mentre l'atto impugnabile resta l'approvazione del progetto finale di distribuzione; quanto alla pendenza di altri giudizi, ha affermato che, in assenza di sospensione o provvedimento equivalente, la procedura esecutiva non ne risente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la condanna ex art. 96 c.p.c., se adeguatamente motivata, è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione. Il quinto motivo è stato respinto perché l'esame del merito era precluso dal difetto di interesse e dall'irrilevanza del provvedimento opposto, risultando la procedura già conclusa prima dell'archiviazione. Nessuna statuizione sulle spese per gli intimati non costituiti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi non può essere proposta contro un mero provvedimento ricognitivo della chiusura già intervenuta della procedura, quando difetti l'interesse concreto e attuale all'impugnazione.

  • art. 618 c.p.c.

    La pendenza di opposizioni non sospese non incide sull'esaurimento della procedura esecutiva, salvo l'eventuale accoglimento delle stesse con effetti caducatori.

  • art. 102 c.p.c.

    Il contraddittorio va verificato in concreto, ma nella peculiare unitarietà dell'opposizione agli atti esecutivi il successivo coinvolgimento del litisconsorte non è decisivo se la partecipazione ritualmente avvenuta almeno in una fase del giudizio consente il contraddittorio sostanziale.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura sulla legge applicabile è infondata quando la decisione di merito si fonda correttamente sulla natura non autonomamente impugnabile dell'atto di archiviazione e sul difetto di interesse ad agire.

  • art. 96 c.p.c.

    "inconsistenza giuridica dei motivi di opposizione bene avrebbero potuto essere apprezzati da parte dell'opponente con l'uso dell'ordinaria diligenza"

    L'accertamento dei presupposti della responsabilità aggravata appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice dichiara l'inammissibilità o l'irrilevanza delle domande in ragione del difetto di interesse o della preclusione all'esame del merito.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamo effettuato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini della decisione di legittimità.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamo effettuato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a mutare l'esito della controversia.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamo effettuato dal ricorrente, ma non rilevante rispetto alla ratio decidendi fondata su difetto di interesse e non impugnabilità dell'archiviazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il difetto di interesse ad agire sussiste quando l'atto impugnato sia un mero provvedimento ricognitivo di una procedura già conclusa e non incida autonomamente sulla sfera giuridica dell'opponente.
  • Nell'espropriazione immobiliare, l'atto rilevante ai fini dell'impugnazione è l'approvazione del progetto finale di distribuzione, mentre la dichiarazione di estinzione o l'archiviazione successiva hanno natura meramente presa d'atto e non sono autonomamente opponibili.
  • La pendenza di altre opposizioni o impugnazioni non sospende di per sé la procedura esecutiva: solo un provvedimento di sospensione, o l'eventuale accoglimento dell'opposizione, può produrre effetti caducatori sulla procedura.
  • La mancata integrazione del contraddittorio non determina automaticamente l'accoglimento della doglianza quando, per la struttura unitaria del giudizio e per le modalità di evocazione delle parti nelle diverse fasi, il litisconsorte necessario sia stato comunque coinvolto in modo idoneo a garantire il contraddittorio sostanziale.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., se adeguatamente motivata, è valutazione riservata al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione come un autonomo accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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