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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27960/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e poi in appello, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nell'ambito del fallimento di una società immobiliare. La vicenda concreta riguarda, secondo l'accusa recepita dai giudici di merito, la distrazione di complessivi 41.400 euro dal conto sociale mediante emissione di assegni circolari in favore di società terze o dello stesso imputato, nonché la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, con impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari sociali. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) contestazione della qualifica soggettiva di amministratore di fatto e dell'applicazione dell'art. 216 l. fall., con richiesta di ricondurre la condotta, al più, nell'art. 223 l. fall.; 2) censura sulla bancarotta documentale, deducendo che mancasse un concreto accertamento di condotte di sottrazione/distruzione/falsificazione e che il dolo specifico fosse stato desunto in modo circolare dalla sola assenza della contabilità; 3) censura sulla bancarotta patrimoniale e sulla posizione soggettiva dell'imputato, lamentando motivazione contraddittoria e violazione del potere devolutivo; 4) doglianze sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha confermato che l'imputato operava come amministratore di fatto e comunque era titolare della qualifica richiesta quando furono commesse le condotte distrattive; ha ritenuto logicamente e giuridicamente corretta la motivazione sulla bancarotta patrimoniale, osservando che per la distrazione non serve provare che l'operazione abbia causato o aggravato il dissesto, ma solo che abbia depauperato il patrimonio sociale e sottratto beni alla garanzia dei creditori; ha altresì reputato adeguata la motivazione sulla bancarotta documentale, perché fondata non sulla mera mancanza delle scritture ma su plurimi elementi indicativi della loro omessa conservazione, mancata tenuta e sottrazione nel periodo di gestione riconducibile all'imputato, nonché del dolo specifico di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sociali. Infine, ha ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche, fondato su assenza di risarcimento e precedente specifico, e corretta l'esclusione della pena sostitutiva perché la pena inflitta superava il limite di legge per il lavoro di pubblica utilità. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 r.d. n. 267/1942

    Norma base della bancarotta fraudolenta; la Corte ritiene sufficiente che le condotte distrattive e documentali siano state poste in essere da chi, al momento dei fatti, rivestiva la qualifica soggettiva richiesta, anche come amministratore di fatto.

  • art. 219, comma 2, n. 2, r.d. n. 267/1942

    Richiamato nella contestazione come aggravante/disciplinamento della pena per i fatti di bancarotta fraudolenta.

  • art. 223 r.d. n. 267/1942

    La distinzione con l'art. 216 dipende dalla qualifica soggettiva e dalla natura delle condotte; nel caso concreto è ritenuta irrilevante la tesi difensiva perché l'imputato continuava a esercitare funzioni gestorie tipiche.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Invocato per denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Invocato per denunciare vizi della motivazione, ma le censure sono ritenute meramente rivalutative o comunque infondate.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso nella motivazione della sentenza.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono giudizio discrezionale del giudice di merito, che deve indicare le ragioni ostative al loro riconoscimento e può valorizzare precedente specifico e mancato risarcimento.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di pene sostitutive, ma la Corte non sviluppa un autonomo esame perché la pena inflitta supera il limite per la sostituzione richiesta.

  • art. 53 l. n. 689/1981

    La pena del lavoro di pubblica utilità non era applicabile perché la pena principale irrogata (tre anni e tre mesi) eccedeva il limite massimo previsto.

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da una pluralità di elementi convergenti che evidenzino l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, senza che sia necessario il mero riscontro di una carica formale.
  • La responsabilità per bancarotta patrimoniale da distrazione non richiede la prova che la singola operazione abbia causato o aggravato il dissesto: è sufficiente che i beni sociali siano stati sottratti alla funzione di garanzia dei creditori e destinati a finalità estranee all'impresa.
  • Ai fini della bancarotta patrimoniale, non è necessario che il profitto si riversi direttamente nel patrimonio dell'agente; rileva la sottrazione di risorse sociali alla loro destinazione imprenditoriale e creditoria.
  • La bancarotta documentale non può essere affermata sulla sola assenza delle scritture: occorre una ricostruzione complessiva che colleghi all'imputato l'omessa conservazione, la mancata tenuta o la sottrazione della documentazione, e che consenta di inferire il dolo specifico di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
  • La pregressa irregolarità contabile della società non esonera chi assuma la gestione dagli obblighi di tenuta, conservazione e regolarizzazione della contabilità, né giustifica la successiva irreperibilità della documentazione esistente al momento dell'assunzione dell'incarico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica elementi ostativi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., come la mancanza di risarcimento e precedenti specifici, non essendo tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • La pena sostitutiva non è applicabile quando la pena principale inflitta supera il limite legale previsto per quella specifica misura, essendo sufficiente tale dato ostativo per rigettare la relativa richiesta.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

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