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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32314/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2014, per complessivi euro 97.237,27, in relazione a immobili siti in Roma. Il contribuente sosteneva che tali beni rientrassero nell'esenzione prevista per gli immobili destinati all'esercizio di attività non commerciali di carattere religioso o di studio. In appello era stata negata sia l'esenzione sia l'efficacia di un preteso giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto la TASI 2014. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno, assumendo che la sentenza resa in materia di TASI aveva già accertato la destinazione non commerciale dei medesimi immobili e che, per effetto del rinvio normativo della TASI all'esenzione IMU, quel giudicato doveva valere anche per l'IMU; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, deducendo che dallo statuto, dal regolamento e dalla perizia giurata emergeva la destinazione gratuita degli alloggi e l'assenza di locali idonei ad attività commerciale, sicché l'esenzione doveva essere riconosciuta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato invocato, pur riferito al medesimo immobile e al medesimo anno, riguardava un tributo diverso; soprattutto, la precedente decisione non aveva compiuto l'accertamento in concreto richiesto ai fini dell'esenzione, essendosi fermata a una valutazione teorica e documentale della destinazione dell'immobile. Ha rigettato anche il secondo motivo perché la censura, formalmente di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un riesame del merito sull'effettivo utilizzo degli immobili, già escluso dal giudice di merito con apprezzamento non sindacabile in cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese, escluso l'art. 96 c.p.c. e dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non può operare se la precedente sentenza, pur tra le stesse parti e su fatti simili, non ha accertato in modo specifico e concreto il presupposto giuridicamente rilevante; inoltre, l'interpretazione delle norme da parte di un giudice non vincola altri giudici come nel sistema dello stare decisis.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per sollecitare un riesame del merito o della valutazione delle prove.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'esenzione richiede la dimostrazione concreta dell'effettivo utilizzo non commerciale dell'immobile, non essendo sufficiente il richiamo allo statuto dell'ente o alla destinazione astratta risultante da documenti formali.

  • art. 1, comma 3, d.l. 6 marzo 2014, n. 16

    Per la TASI il rinvio alla disciplina esentativa IMU comporta l'applicazione della medesima regola sostanziale sull'esenzione per immobili destinati ad attività non commerciali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio nell'ambito del procedimento semplificato previsto per la definizione del ricorso.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha escluso, per la peculiarità del caso, la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'efficacia del giudicato esterno non si estende automaticamente a giudizi concernenti tributi diversi, anche se fondati sui medesimi fatti, quando le imposte hanno struttura e disciplina differenti.
  • Il giudicato su una questione fiscale può essere opposto solo se la precedente decisione ha accertato proprio il presupposto fattuale e giuridico rilevante per il nuovo tributo, non bastando una decisione fondata su presupposti teorici o documentali non verificati in concreto.
  • Ai fini delle esenzioni fiscali per enti non commerciali, il requisito dell'utilizzo non commerciale dell'immobile deve essere provato in concreto dal contribuente; non è sufficiente la destinazione astratta risultante dallo statuto, dal regolamento o da una perizia che non descriva l'effettivo uso del bene.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • L'attività interpretativa di una sentenza non si trasforma in un precedente vincolante nel sistema processuale italiano, nel quale non opera il principio dello stare decisis.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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