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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14862/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo di un fallimento, con cui era stato escluso un credito di euro 25.000 insinuato da una persona fisica per un preteso finanziamento concesso alla società poi fallita. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione rilevando, in sintesi, che: non vi era vizio della composizione del collegio; il giuramento decisorio richiesto era inammissibile; la cointestazione di un conto non bastava a provare la titolarità del credito; le scritture contabili della società e una due diligence non erano opponibili alla curatela; mancava la prova che le somme fossero state erogate a mutuo e non a titolo di apporto in conto capitale, con conseguente assenza di diritto alla restituzione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per irregolare costituzione del giudice, sostenendo che gli atti erano stati compiuti da soggetto estraneo all'ufficio; 2) violazione dell'art. 233 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile il giuramento, senza considerare che era stato deferito anche il giuramento de scientia; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato la legittimazione attiva e l'esistenza della prova del titolo del versamento; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere posto a carico della soccombente anche l'IVA sulle spese liquidate. Il fallimento intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità perché privo di adeguata indicazione documentale a sostegno del vizio dedotto e, comunque, ha escluso che la sostituzione del giudice delegato con altro magistrato del medesimo ufficio integri un vizio di costituzione del giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la sentenza di merito era sorretta anche dall'autonoma ratio del mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla natura del versamento e sulla non opponibilità delle scritture al curatore. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specifico e non confrontato con la ratio decidendi, risolvendosi nella mera riproposizione delle difese di merito. Anche il motivo sulle spese è stato respinto in limine, poiché la liquidazione delle spese deve comprendere l'IVA quando la prestazione professionale vi è soggetta; la questione del suo effettivo peso economico rileva solo nei rapporti successivi tra difensore, assistito e parte condannata. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per mancata difesa del fallimento. Inoltre è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    La nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice ricorre solo in caso di totale carenza di legittimazione o assoluta inidoneità di chi ha pronunciato il provvedimento; non basta una mera irregolarità interna di assegnazione tra magistrati dello stesso ufficio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se la censura non è assistita da specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancata produzione o specifica indicazione dei documenti rilevanti impedisce il controllo della Corte e comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 233 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; inoltre il giuramento non è utile se verte su fatti desumibili da documentazione ritenuta inopponibile alla curatela.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile se si limita a riprodurre le difese di merito senza confutare la concreta motivazione della sentenza.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è consentito trasformare in cassazione una critica al merito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese deve comprendere anche l'IVA quando la prestazione professionale liquidata ne è soggetta; il tema dell'effettivo onere economico dell'imposta è distinto e successivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 98 e 99 l.fall.

    Nel sistema previgente disciplinavano l'opposizione allo stato passivo; la ricorrente li invocava per sostenere la competenza esclusiva del giudice delegato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata nel caso concreto.

  • art. 46 d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata dalla ricorrente ma ritenuta non applicabile alla qualificazione civilistica dell'erogazione di denaro tra socio e società, essendo disposizione di ambito tributario.

Massime di principio

  • Il vizio di costituzione del giudice, idoneo a determinare nullità insanabile della sentenza, sussiste solo quando l'atto giurisdizionale sia emesso da un soggetto privo di legittimazione o assolutamente inidoneo a far parte dell'organo giudicante; la semplice sostituzione di un magistrato con altro appartenente al medesimo ufficio non integra di per sé tale vizio.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, autosufficiente e munita degli indispensabili riferimenti agli atti e documenti; la mera ripetizione delle difese svolte in appello o la contestazione generica della decisione non soddisfa il requisito di ammissibilità.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché l'omessa censura di una ratio sufficiente da sola a sorreggere il decisum rende inutile l'esame delle ulteriori doglianze.
  • In sede di insinuazione al passivo, chi allega un finanziamento alla società fallita deve provare non solo l'esborso, ma anche il titolo dell'erogazione; in mancanza di prova che si tratti di mutuo e non di apporto in conto capitale, il diritto alla restituzione non è configurabile.
  • Le scritture contabili della società fallita non sono opponibili al curatore quando questi agisca quale rappresentante della massa dei creditori e non come successore in un rapporto già facente capo al fallito.
  • La liquidazione delle spese processuali deve includere l'IVA se la prestazione professionale è soggetta all'imposta; il problema della sua incidenza economica concreta si colloca in un momento successivo rispetto alla statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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