Cassazione Penale, Sentenza n. 5614/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che ha confermato la condanna per coltivazione di 11 piante di marijuana (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). Il ricorrente contestava: I) vizio di motivazione sostenendo che si trattava di coltivazione domestica di poche piante per uso terapeutico personale per lenire dolore cronico, quindi non penalmente rilevante; II) omissione della Corte territoriale nel non valutare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché pretendeva un riesame dei fatti non consentito di fronte a una doppia conformità di condanna; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non ha esaminato né motivato sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (valutazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 133 c.p.). Per tale carenza motivazionale la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel profilo e il procedimento è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice della coltivazione di sostanze stupefacenti; applicata alla coltivazione di 11 piante trovate nell'abitazione dell'imputato.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la sua applicabilità doveva essere valutata e motivata dalla Corte d'appello ma non è stata esaminata.
codice penale, art. 133, primo comma
Criteri per la valutazione della particolare tenuità del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); richiamato quale parametro che la Corte d'appello doveva considerare.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Vizio di motivazione per mancata risposta a specifica doglianza in appello; la cassazione ha ritenuto sussistente tale vizio con riferimento all'omessa valutazione dell'art. 131-bis.
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020)
Principio secondo cui per integrare il reato di coltivazione è sufficiente che la pianta sia in concreto idonea a produrre sostanze vietate e che siano utilizzate strumentazioni/pratiche agricole adeguate; l'intenzione di consumo personale non esclude automaticamente la sussistenza del reato senza un nesso oggettivo immediato con l'uso personale.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Richiama la necessità di una valutazione complessiva e congiunta per stabilire la particolare tenuità del fatto secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 (dep. 2014)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'omessa valutazione di specifici motivi di appello è vizio che legittima l'annullamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La coltivazione domestica non è automaticamente esente da rilevanza penale: conta la capacità produttiva della pianta, il numero delle piante, gli strumenti usati e la quantità di sostanza ottenibile.
- La dichiarata necessità terapeutica o la destinazione a consumo personale non escludono di per sé il reato; deve sussistere un nesso oggettivo immediato con l'uso personale e le caratteristiche della coltivazione devono essere effettivamente di minima dimensione.
- Quando il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare espressamente la sussistenza o meno della particolare tenuità del fatto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; l'omessa valutazione è vizio motivazionale che comporta l'annullamento limitato a quel profilo e il rinvio.
- La Cassazione non riesamina i fatti quando esiste una "doppia conforme" di condanna (decisioni di merito concordi): in tali casi i motivi che mirano solo al riesame del compendio probatorio sono inammissibili.
- In sede di appello, per ottenere il riconoscimento della non punibilità per tenuità, è necessario che la difesa fornisca elementi concreti e il giudice valuti cumulativamente modalità, colpevolezza ed entità del pericolo o danno.
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