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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16615/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di una macchina taglia lenti. L'originaria attrice, poi divenuta la ricorrente, aveva convenuto in giudizio la fornitrice lamentando l'inadempimento contrattuale e chiedendo l'accertamento del minore valore del bene rispetto al prezzo pattuito, la conseguente riduzione del prezzo, la negazione di ulteriori compensi, la restituzione di somme versate in eccedenza, oltre al risarcimento dei danni. La convenuta aveva eccepito, in via preliminare, la presenza di una clausola compromissoria e quindi l'incompetenza del giudice ordinario; nel merito aveva resistito alle domande e proposto riconvenzionali per il residuo prezzo, il corrispettivo del diritto di esclusiva, l'indennità ex art. 1671 c.c. e il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di arbitrato e accolto parzialmente la domanda attorea, ma la Corte d'appello aveva invece dichiarato la competenza arbitrale. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione delle regole di interpretazione e nullità della sentenza per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la rinuncia alla clausola compromissoria, attribuendo rilevanza alla domanda riconvenzionale e alla richiesta di termini istruttori; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, sostenendo che l'art. 16 del contratto, contenendo anche la previsione di un foro statale, esprimerebbe una volontà prevalente di devolvere le controversie al giudice ordinario; 3) violazione dei diritti costituzionali alla tutela giurisdizionale e alla ragionevole durata del processo, perché la lite era stata decisa dal giudice statale in primo grado e solo dopo molti anni era stata dichiarata la competenza arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso la decisione sulla competenza relativa a una clausola compromissoria rituale, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c. Ha poi escluso che vi fosse stata rinuncia all'eccezione di compromesso, giudicando non incompatibili con tale eccezione la proposizione di una domanda riconvenzionale in via subordinata e la richiesta dei termini per le difese istruttorie. Ha inoltre condiviso l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la clausola contrattuale prevedeva il deferimento delle controversie ad arbitrato rituale e che la contestuale previsione di un foro statale di elezione non era antitetica, potendo coesistere con l'arbitrato. Infine ha respinto anche la censura fondata sui principi costituzionali e convenzionali, rilevando che l'eccezione arbitrale era stata tempestivamente sollevata e poi correttamente accolta in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 819-ter c.p.c.

    Le pronunce sulla competenza in relazione a una convenzione di arbitrato rituale sono impugnabili con il solo regolamento di competenza; la disciplina si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della norma, secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare applicando le norme di diritto; il motivo che denuncia una motivazione inconferente non è accolto perché la Corte territoriale ha correttamente valutato la condotta processuale della parte ai fini della permanenza dell'eccezione arbitrale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come parametro di interpretazione della legge; non risulta violato perché la Corte d'appello ha applicato correttamente i criteri ermeneutici.

  • artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1367 c.c.

    I canoni di interpretazione contrattuale sono stati ritenuti correttamente applicati nel valorizzare la comune volontà delle parti di devolvere le controversie ad arbitri, senza considerare antitetica la coesistente clausola di foro statale.

  • artt. 180 e 184 c.p.c.

    La richiesta dei termini per la difesa e per l'articolazione dei mezzi istruttori è stata considerata attività difensiva fisiologica e non incompatibile con il mantenimento dell'eccezione di compromesso.

  • art. 1671 c.c.

    Richiamato dalla convenuta nelle domande riconvenzionali per l'indennità da recesso dell'appaltatore/committente; la disposizione è menzionata solo nel riepilogo delle domande.

  • art. 24 Cost.

    La censura di violazione del diritto di difesa è stata respinta, perché la scelta arbitrale era stata tempestivamente eccepita e poi correttamente riconosciuta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ragionevole durata e alla tutela giurisdizionale; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione all'art. 6 CEDU; la Corte non ravvisa alcuna lesione.

  • art. 6 CEDU

    La dedotta violazione della ragionevole durata e della tutela effettiva è stata esclusa, poiché la declaratoria di competenza arbitrale è stata ritenuta corretta.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di arbitrato rituale, la decisione che afferma o nega la competenza del giudice ordinario rispetto agli arbitri è impugnabile con il solo regolamento di competenza; il regime di impugnazione è quello vigente al momento della pronuncia, anche se il processo è iniziato prima.
  • La proposizione di domande riconvenzionali o la richiesta di termini difensivi e istruttori non integra, di per sé, rinuncia tacita all'eccezione di clausola compromissoria, se tali attività sono compatibili con una diligente strategia difensiva e l'eccezione viene poi mantenuta.
  • Nell'interpretazione della clausola compromissoria occorre valorizzare la comune intenzione delle parti e la lettura sistematica dell'intero contratto; la previsione di un foro statale di elezione non è necessariamente incompatibile con la devoluzione delle controversie ad arbitrato rituale.
  • La deduzione di una violazione dei diritti alla tutela giurisdizionale e alla ragionevole durata non può prevalere quando la declaratoria di competenza arbitrale sia conseguenza dell'accertata e tempestiva operatività della clausola compromissoria voluta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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