Sentenza del 05/12/2023 n. 1217 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava gli avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica per gli anni 2013-2017, contestando la rideterminazione dei maggiori ricavi basata sulle movimentazioni bancarie e chiedendo il riconoscimento dei costi (anche non registrati) documentati, in particolare tramite metodo analitico-induttivo basato sul costo del personale. L'Ufficio sosteneva l'inattendibilità o l'assenza della documentazione per il 2015 e 2016 e rilevava omissioni dichiarative (per il 2014 ricavi dichiarati per €1,00, per il 2016 totale inadempienza). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso per il 2014 ma lo aveva respinto per 2015 e 2016. In appello la società chiedeva l'annullamento parziale degli avvisi per 2015/2016 riproponendo la ricostruzione dei costi; l'Ufficio proponeva appello incidentale sul 2014.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto che, in conformità alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, gli uffici devono tener conto non solo dei maggiori ricavi ma anche dell'incidenza percentuale dei costi da detrarre dai prelievi non giustificati. Considerata la sostanziale invariabilità dell'attività (stessa struttura/numero di camere), la Corte ha ritenuto illogico l'andamento delle incidenze di costo risultanti (per il 2014 circa 99% e per 2015/2016 37/38%) e ha fissato, sulla base della documentazione 2014 depurata da duplicazioni e incongruenze, una percentuale congrua delle operazioni passive pari all'85% delle operazioni attive per tutte le annualità (2014, 2015, 2016). In tal modo ha parzialmente accolto sia l'appello principale della società (per 2015/2016) sia l'appello incidentale dell'Ufficio (per 2014). Spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
Autorizza l'accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni e su elementi bancari; richiamata come base normativa per la rideterminazione dei ricavi
Presunzioni legali di ricavi da operazioni non contabilizzate; tuttavia va interpretato alla luce del principio di capacità contributiva e della giurisprudenza che impone di considerare anche l'incidenza percentuale dei costi
Richiamato in relazione alla determinazione degli elementi indiziari ai fini IVA da operazioni non documentate
Principio secondo cui i costi sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; l'onere della prova grava sul contribuente, ma la giurisprudenza consente anche deduzioni presuntive dell'incidenza dei costi
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Corte Cost. sent. n. 225/2005, n. 10/2023; Cass. ord. n. 5586/2023
Affermano che, nell'accertamento basato su prelevamenti non giustificati, gli uffici devono considerare e lasciare al contribuente la possibilità di provare l'incidenza percentuale dei costi, che devono essere detratti dai prelievi non giustificati
Massime di principio
- In caso di accertamento basato su movimentazioni bancarie non giustificate, l'amministrazione può adottare il metodo analitico-induttivo ma deve comunque considerare l'incidenza dei costi: non è corretto imputare integralmente a ricavo ogni prelievo senza valutare i costi effettivi o una loro stima congrua
- Se il contribuente fornisce per una delle annualità documentazione ritenuta attendibile, il giudice può ricavare da quella annualità una percentuale plausibile di costi da applicare anche alle altre annualità se l'attività è sostanzialmente invariata (es. stessa struttura e capacità ricettiva)
- L'onere della prova dei costi deducibili resta in capo al contribuente; in mancanza di documentazione analitica il giudice può comunque determinare una percentuale forfettaria/motivata di operazioni passive rispetto alle attive, purché fondata su elementi concreti e sulla logica economica dell'attività
- Se documenti rilevanti sono mancanti anche per cause esterne (es. sottrazione nell'ambito di indagini penali), il giudice può tenerne conto nella valutazione della documentazione residua e nell'adozione di criteri percentuali
- In giudizio tributario la compensazione delle spese può essere disposta in caso di reciproca soccombenza parziale; ciò è frequente quando le decisioni riformano solo in parte gli accertamenti
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