Sentenza del 05/12/2023 n. 6975 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Iva - Operazioni inesistenti documentalmente poste in essere tra soggetti passivi Iva - Neutralità dell'imposta - Non sussiste - Mancanza della realizzazione effettiva della cessione del bene - Diritto a detrarre l'Iva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero dell'IVA detratta dalla ricorrente per l'anno 2014 su operazioni ritenute inesistenti dall'Ufficio. L'Ufficio ha ritenuto prive di effettività numerose fatture di acquisto (operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti) e ha recuperato l'IVA indebitamente detratta. La società ha impugnato sostenendo: (1) che, in caso di operazioni inesistenti fra soggetti passivi IVA, sussisterebbe comunque neutralità fiscale e quindi non vi sarebbe danno erariale; (2) mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; (3) inesattezza degli elementi probatori sull'inesistenza delle operazioni; (4) prova della capacità operativa e patrimoniale della società tramite atti successivi (acquisto immobile, trasferimenti beni).
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha respinto l'appello. Ha ritenuto infondato l'assunto di neutralità fiscale richiamando la giurisprudenza comunitaria e nazionale (art. 168 Direttiva 2006/112/CE): l'IVA relativa ad operazioni inesistenti non è detraibile perché manca il collegamento economico con operazioni imponibili a valle. Il mancato danno erariale non impedisce il recupero dell'IVA indebitamente detratta. Il giudice ha altresì rigettato l'eccezione di carenza del contraddittorio, rilevando che il verbale documenta il contraddittorio e la possibilità di osservazioni ex art. 12, co.7 L.212/2000, e che la società non ha dimostrato il concreto pregiudizio. Sul merito della prova di effettività delle operazioni l'Ufficio ha prodotto un quadro indiziario convergente (assenza di sede effettiva, mancanza di personale e libri paga, anomalie contabili, interposizioni e movimenti finanziari intra-gruppo, falsi contratti) che la ricorrente non ha efficacemente confutato. Gli atti prodotti dalla società concernenti fatti posteriori all'anno contestato non sono rilevanti per provare l'effettività delle operazioni nel 2014. In conseguenza, rigetto dell'appello e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 19
Disciplina la detrazione dell'IVA sugli acquisti; applicata per il recupero dell'imposta indebitamente detratta quando le operazioni risultano inesistenti.
D.P.R. 633/1972, art. 54, comma 5
Consente all'Amministrazione di recuperare l'imposta indebitamente detratta; norma invocata per l'accertamento nei confronti della ricorrente.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168
Principio comunitario secondo cui il diritto alla detrazione sussiste solo se i beni/servizi acquistati sono impiegati per operazioni imponibili a valle; la Corte UE è stata richiamata per affermare l'indetraibilità dell'IVA relativa a operazioni inesistenti.
D.P.R. 600/1973, art. 42, comma 1
Norma richiamata dalla ricorrente per eccepire vizi procedurali; il giudice ha però ritenuto infondate le censure procedurali.
L. 241/1990, art. 21-septies
Norma sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; citata nel contesto delle garanzie procedimentali ma non decisiva per il merito.
L. 212/2000, art. 12, comma 7
Prevede la facoltà di formulare osservazioni all'Ufficio; il verbale dimostra che la società era stata informata della possibilità di produrre osservazioni entro 60 giorni.
D.P.R. 633/1972, art. 26
Richiamato per rilevare anomalie nella rettifica/riemissione di fatture con stessi numeri e date ma contenuti diversi, a conferma dell'inattendibilità documentale.
Giurisprudenza UE e nazionale citata
C-496/11 Portugal Telecom; C-712/17; C-459/17 e C-460/17; Cass. nn. 22209/19 e 8919/20
La Corte di Giustizia e la Cassazione hanno affermato il principio che l'IVA relativa ad operazioni inesistenti non è detraibile e che l'inesistenza dell'operazione esclude il diritto alla detrazione indipendentemente dall'eventuale mancanza di pregiudizio per l'Erario.
Massime di principio
- La mera esistenza di una fattura o la regolarità formale della contabilità non sono di per sé prova dell'effettività economica dell'operazione: il contribuente deve dimostrare l'effettiva prestazione/cessione.
- L'IVA su acquisti relativi a operazioni inesistenti non è detraibile: il diritto alla detrazione richiede un collegamento economico tra l'acquisto e operazioni imponibili a valle (art. 168 Direttiva 2006/112/CE).
- L'assenza di danno erariale non impedisce il recupero dell'IVA indebitamente detratta quando manca il presupposto dell'operazione reale; la neutralità apparente non legittima la detrazione.
- Il contribuente che eccepisce vizi procedurali (es. mancato contraddittorio) deve dimostrare il concreto pregiudizio subito; l'esistenza del verbale e della possibilità di osservazioni può far decadere la censura se non vi è prova del danno.
- Elementi indiziari convergenti (assenza di sede operativa, mancanza di personale, anomalie contabili, movimenti finanziari intra-gruppo, contratti fittizi) possono legittimare la presunzione di inesistenza delle operazioni; tali presunzioni possono essere superate solo con prova specifica e documentata dell'effettività.
- Atti o fatti verificatisi in anni successivi a quello oggetto dell'accertamento non sono, di regola, idonei a dimostrare retroattivamente l'effettività di operazioni contestate in anni precedenti.
- In presenza di sospetti di frode o di schemi di operazioni fittizie intra-gruppo, l'onere probatorio grava in via primaria sul contribuente per dimostrare l'effettività e la coerenza economica delle operazioni.
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