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Sentenza

Sentenza del 05/12/2023 n. 185 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - intimazione di pagamento - contribuente - domicilio fiscale - competenza territoriale - Agenzia delle entrate-Riscossione - articolazione territoriale - rispetto della competenza territoriale - necessità - conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale: ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della Corte tributaria di primo grado di Alessandria (dove la società aveva la sede al momento di emissione dell'intimazione) e ha disposto il termine per la riassunzione del procedimento davanti al giudice competente; spese di lite compensate nella fase.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un'intimazione di pagamento (euro 9.585,12) conseguente a due cartelle di pagamento; principale eccezione preliminare: incompetenza territoriale dell'Agente della Riscossione di Savona in quanto la società aveva il domicilio fiscale e sede legale in Alessandria al momento dell'emissione/ notifica dell'intimazione. Altre censure: nullità per omessa notifica delle cartelle, prescrizione di parte del credito, nullità parziale per interessi di mora, non debenza dell'aggio e prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art.1 co.17 L.234/2021.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 12

    L'Ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano...

    La norma è interpretata come conferma del riparto della competenza territoriale in base al domicilio fiscale dei contribuenti, anche dopo le riforme che hanno unificato il soggetto della riscossione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 24

    L'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce...

    Stabilisce che i ruoli sono consegnati al concessionario competente per ambito territoriale, confermando il criterio territoriale di riparto della riscossione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 46

    Il concessionario cui e stato consegnato il ruolo, se l'attivita di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega ... il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere...

    Norma sulla delega tra concessionari: nel sistema attuale assume carattere procedurale ma non abolisce il principio della competenza territoriale basata sul domicilio fiscale.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (conv. L. 248/2005) - art. 3

    Ha unificato la soggettività della riscossione (attribuendo le funzioni all'Agenzia/Agenzia delle Entrate Riscossione) ma, secondo il Collegio e parte della giurisprudenza, non ha eliminato il riparto della competenza territoriale basata sugli articoli del DPR 602/1973.

  • L. 27 dicembre 2021, n. 234 - art. 1 co. 17

    Citata dalla ricorrente in ordine alla non debenza dell'aggio e per prospettare questione di legittimità costituzionale; la decisione incidentale non è stata però risolta nella presente pronuncia, essendo prevalsa la questione preliminare di competenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 4, 5 e art. 19

    Art. 4 e 5 (regole sulla competenza dei giudici tributari) sono stati invocati per disporre la riassunzione del processo nel giudice territorialmente competente; art.19 è stato richiamato in tema di inammissibilità/termini procedurali ove pertinente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 30

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di interessi di mora; la ricorrente chiedeva nullità parziale della intimazione rispetto alla componente interessi.

  • Cass. ord. n. 11855/2022

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per sostenere che il riparto della competenza territoriale dell'agente della riscossione collegata alla sede/domicilio fiscale del contribuente permane anche nel regime dell'Agenzia unica.

  • Cass. n. 20458/2019 e altre pronunce (es. Cass. n. 8049/2017, n. 20669/2014)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui atti esecutivi o di riscossione emessi da uffici/provincie diverse dal domicilio fiscale del contribuente sono illegittimi per incompetenza territoriale.

  • Cass. sent. n. 27776/2017 (richiamata in materia di notifica delle cartelle)

    Richiamata in ordine ai principi che regolano la validità delle notifiche delle cartelle e le conseguenze di eventuali omissioni nella notifica preventiva.

Massime di principio

  • La riforma che ha unificato il soggetto della riscossione (DL 203/2005 e successivi) non elimina automaticamente il criterio del riparto territoriale della competenza: il domicilio fiscale del contribuente continua a essere parametro fondamentale per individuare l'ufficio/Agente competente.
  • Un'intimazione di pagamento emessa o notificata da una articolazione territoriale dellAgente della Riscossione diversa rispetto a quella competente per il domicilio fiscale del destinatario può essere annullata per incompetenza territoriale.
  • In caso di contestazione della competenza territoriale la questione va sollevata in via preliminare: il giudice adito può dichiarare la propria incompetenza e disporre la riassunzione davanti al giudice territorialmente competente.
  • E' fondamentale verificare la situazione della sede legale/domicilio fiscale alla data di emissione e notifica dell'atto: movimenti di sede comunicati agli archivi dell'Agenzia delle Entrate possono determinare il mutamento della competenza.
  • Occorre altresì controllare la regolarità delle notifiche delle cartelle pregresse (per esempio secondo i principi Cass. 27776/2017): omissioni o vizi nelle notifiche possono produrre effetti di nullità sull'intimazione derivata.
  • La delega tra concessionari (art. 46 DPR 602/1973) e le strutture territoriali interne all'Agenzia non eliminano automaticamente l'esigenza di rispetto dei limiti territoriali operativi; la mera unificazione soggettiva non equivale a cancellazione del riparto territoriale previsto dalla normativa vigente.
  • In contenziosi analoghi conviene proporre, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale e documentare la sede/domicilio fiscale all'epoca dell'atto; prevedere inoltre contestazioni alternative su nullità della notifica, prescrizione e composizione degli oneri (interessi, aggio).

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