Sentenza del 05/12/2023 n. 33902 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARSU relativo all'anno (omissis): contestazione della violazione del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 (art.73) e della L. n.296/2006 art.1 comma 162, nullità dell'atto per carenza di motivazione e violazione del principio di affidamento del contribuente, nonché errore nelle superfici indicate dal Comune e nelle aliquote applicate (tassazione degli specchi acquei e attribuzione di tariffe per aree coperte/scoperte a posti auto/garage all'interno del porto).
La decisione
Il ricorso era stato accolto in primo grado per carenza motivazionale. In appello il Comune ha ottenuto la riforma: la Corte d'appello ha ritenuto congruamente motivato l'avviso di accertamento e ha confermato la possibilità di tassare separatamente banchine e specchi acquei alla luce della giurisprudenza (Cass. n.3829/2009). La società non ha riproposto in appello alcune questioni ritenute assorbite e quindi considerate rinunciate. La Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo infondate le doglianze sulla carenza motivazionale e sulle eccezioni procedurali; ha altresì dichiarato integralmente compensate le spese e disposto l'onere per la ricorrente del contributo unificato aggiuntivo previsto.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Norme sul tributo comunale sui rifiuti; la Corte richiama tali disposizioni come quadro normativo per la determinazione e liquidazione della tassa e per i limiti di azione del Comune. Si afferma che l'accordo societario non può derogare alle previsioni del decreto e che il Comune, secondo la giurisprudenza, può assoggettare anche gli specchi acquei se funzionalmente utilizzati.
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
Richiamata come norma normativa rilevante per la materia tributaria comunale; contestata dalla contribuente ma la Corte non ha ritenuto superare l'applicazione della tassazione degli specchi acquei in base alla giurisprudenza consolidata.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Invocata dalla contribuente in relazione ai principi di affidamento e trasparenza; la Corte non ha ritenuto che tali principi siano stati violati in maniera tale da invalidare l'avviso, dato il contenuto motivazionale ritenuto sufficiente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
Art. 53 (specificità dell'appello) interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza: l'inammissibilità per difetto di specificità va applicata con cautela nel processo tributario. Art. 56: le questioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate; la Corte ha ritenuto che molte questioni della contribuente siano state rinunciate per mancata riproposizione.
Codice di procedura civile (articoli processuali richiamati)
art. 360 c.p.c. comma 1 n.3 e n.4; art. 342 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c. comma 1
Richiamati nei motivi di cassazione per valutare vizi di motivazione, omessa decisione e violazione di norme processuali; la Corte ha valutato che non sussiste vizio di motivazione apparente né omissione decisoria rilevante.
art. 13, comma 1‑quater (come inserito dalla L. 24/12/2012 n. 228 art.1 comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'addebito alla ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in ragione delle gravi ed eccezionali ragioni connesse alla precedente incertezza interpretativa.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Cass. n. 3829/2009; citazioni su interpretazione restrittiva dell'art.53 D.Lgs. 546/92 (es. Cass. Sez.5 15/01/2019 n.707; Sez.5 05/10/2018 n.24641)
La sentenza Cass. n.3829/2009 è utilizzata come principio di diritto per affermare la tassabilità degli specchi acquei come aree scoperte ai fini della tassa sui rifiuti; altra giurisprudenza è richiamata per precisare che il requisito di specificità dell'appello va interpretato restrittivamente nel processo tributario.
Massime di principio
- Gli specchi acquei funzionalmente utilizzati da una collettività (es. porto turistico) possono essere considerati aree scoperte e assoggettati al tributo sui rifiuti; la giurisprudenza di legittimità è orientata in tal senso (Cass. 3829/2009).
- Un avviso di accertamento comunale, pur se sintetico, è valido se contiene una motivazione intellegibile che consenta di comprendere il criterio logico della rettifica; la mancanza di condivisione della decisione non equivale automaticamente a vizio di motivazione.
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va applicata con rigore mitigato: è sufficiente che risulti la volontà di contestare la decisione di primo grado e che siano individuati gli atti e i profili oggetto dell'impugnazione.
- Le questioni o eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si considerano rinunciate ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 546/92; chi vuole vedere riesaminata una questione deve esplicitamente riproporla in appello.
- Se la materia è stata caratterizzata da pregressa incertezza interpretativa, il giudice può compensare le spese o riconoscere attenuanti procedurali; tuttavia non impedisce la tassazione successiva conformemente all'orientamento consolidato.
- Per resistere a un accertamento basato su ricalcolo di superfici o di tariffe, il contribuente deve proporre in tempo utile e con specificità le proprie contestazioni in appello; altrimenti tali doglianze possono essere dichiarate inammissibili o rinunciate.
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità controlla che la motivazione della Corte territoriale sia almeno esaustiva e intellegibile; la carenza motivazionale ricorre solo quando manca un minimo di percorso argomentativo logico-giuridico comprensibile.
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