Cassazione Civile, Ordinanza n. 29831/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (clienti bancari)
La controversia
Due coniugi avevano agito contro la banca chiedendo l'annullamento di alcuni contratti del 16 febbraio 2011 per dolo o errore e il risarcimento dei danni, lamentando soprattutto la mancata esecuzione di ordini di vendita di azioni privilegiate Unipol impartiti tra novembre e dicembre 2010 e poi nel luglio 2012, nonché la successiva gestione dei titoli nel comparto Private Banking che avrebbe impedito loro di disporre del portafoglio. Sostenevano che la banca, quale depositaria/custode dei titoli dati in garanzia e titolare di mandato irrevocabile a vendere, avrebbe dovuto agire diligentemente e in buona fede per evitare il deterioramento del valore dei titoli, anche senza un nuovo ordine, e che invece li aveva venduti arbitrariamente o comunque non aveva eseguito le operazioni richieste. In Cassazione articolavano sette motivi: violazione di norme sul pegno, sul mandato e sulla diligenza bancaria; omessa/erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali; violazione della disciplina degli intermediari finanziari e degli obblighi informativi; omessa pronuncia su profili dell'appello; violazione della forma scritta per i rapporti col Private Banking; difetto di rappresentanza/legittimazione processuale della banca; e erronea liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da più rationes decidendi e ha quindi esaminato solo le censure idonee a colpirle tutte. Ha escluso che vi fosse un obbligo automatico della banca di vendere i titoli solo perché il loro valore stava diminuendo, ma ha anche rilevato che il giudice di merito non aveva esaminato adeguatamente il possibile profilo di responsabilità per violazione della buona fede nell'esecuzione del mandato e non aveva pronunciato sul secondo motivo di appello relativo alla negligenza della banca nell'esecuzione del mandato irrevocabile. Ha invece dichiarato inammissibili le doglianze che chiedevano una nuova valutazione del merito o che non rispettavano gli oneri di specificità del ricorso. L'esito finale è stato la cassazione con rinvio della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con assorbimento della censura sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto per quanto di ragione il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; ha dichiarato inammissibili il secondo, il quinto e il sesto motivo; ha assorbito il settimo motivo sulle spese. Ne è derivata la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona con rinvio ad altro giudice, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi richiamati, in particolare verificando se, pur in assenza di un obbligo tecnico automatico di vendita, la banca abbia violato i doveri di buona fede e diligenza nell'esecuzione del mandato e se da tale condotta sia derivato un danno risarcibile. È stata inoltre rigettata l'eccezione sulla procura della banca controricorrente.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sulla custodia dei beni dati in garanzia, ma la Corte non ne riconosce un obbligo automatico di vendita dei titoli; il tema viene ricondotto piuttosto alla buona fede nell'esecuzione del rapporto
evocato dai ricorrenti per sostenere che il regime del pegno non imporrebbe un 'raddoppio' di garanzie; la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità rispetto al contratto
richiamato come parametro di diligenza professionale del banchiere nell'esecuzione del mandato e nella gestione dei titoli in garanzia
invocato dalla Corte d'appello per sostenere un dovere dei clienti di evitare il danno mediante vendita diretta dei titoli; la Cassazione non aderisce in modo risolutivo a tale impostazione
richiamato per affermare che, nel pegno, la banca può chiedere integrazione della garanzia e solo in caso di inadempimento procedere alla vendita: la Corte precisa che ciò integra una facoltà e non un obbligo di vendita
citato insieme all'art. 1850 c.c. per il procedimento di vendita dei beni dati in pegno in caso di mancata integrazione della garanzia
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, art. 4
richiamato per i contratti di garanzia finanziaria, a conferma che il creditore pignoratizio ha una facoltà, non un obbligo, di vendita o appropriazione secondo contratto
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice pone a base prove non dedotte o dichiara di non dover osservare la regola, non quando valuta diversamente le prove di parte
richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che la scelta del materiale probatorio e la sua attendibilità spettano al giudice di merito
richiamato per l'onere della prova, ma le doglianze sono in gran parte ritenute inammissibili perché mirano a una diversa ricostruzione del fatto
norma sui motivi di ricorso per cassazione, richiamata per tutte le censure formulate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione è dichiarato non deducibile ove la sentenza di appello sia conforme in fatto a quella di primo grado, salvo specifica dimostrazione delle diverse rationes
richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado nelle ragioni di fatto
richiamato dai ricorrenti per configurare l'inadempimento della banca
art. 29 Reg. Consob
richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi dell'intermediario e diligenza professionale
richiamato in relazione alla disciplina dei servizi di investimento e agli obblighi informativi dell'intermediario
richiamati dai ricorrenti per sostenere la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario
richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualifica di operatore professionale
richiamato per la forma scritta dei contratti bancari, censura ritenuta inammissibile/incomprensibile rispetto alle statuizioni di merito
artt. 75, 77, 83, 182, 372 c.p.c.
richiamati nella censura sulla carenza di rappresentanza e di procura della banca
Massime di principio
- In presenza di una sentenza fondata su pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes idonee a sorreggere la decisione; la mancata censura di una sola di esse rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione.
- Nel rapporto di pegno o di garanzia finanziaria, la banca creditrice ha una facoltà di vendita dei titoli al verificarsi dei presupposti contrattuali o legali, ma non un obbligo automatico di dismetterli solo perché il loro valore si sta riducendo.
- Pur in assenza di un obbligo legale di vendita, il comportamento della banca nell'esecuzione del rapporto deve essere valutato alla luce della buona fede oggettiva e della correttezza, che possono imporre condotte non meramente formalistiche se necessarie a evitare il pregiudizio degli interessi contrapposti.
- La doglianza di omessa o errata valutazione delle prove è inammissibile in cassazione quando mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico o una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservate al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non è integrata dal semplice dissenso sulla ponderazione delle prove: occorre che il giudice abbia deciso fondandosi su prove non dedotte o abbia esplicitamente/implicitamente derogato alla regola del contraddittorio probatorio.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è precluso, nei casi previsti, quando la decisione di appello riproduce le stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado, salvo specifica dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
- In tema di specificità del ricorso, chi deduce un errore nell'interpretazione di un contratto o di uno statuto deve indicare con precisione la clausola rilevante e l'errore di diritto commesso dal giudice, non essendo sufficiente una mera contrapposizione di letture alternative.
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