Cassazione Penale, Sentenza n. 49241/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida senza patente (art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) sostenendo, con due motivi principali: (1) errorre di applicazione della legge penale e motivazione illogica in relazione all'efficacia della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) alla data del controllo di polizia del 2/12/2017; il ricorrente affermava che il controllo era anteriore all'effettiva esecuzione della misura (eseguita il 29/12/2017) e, in subordine, chiedeva di riesaminare la persistenza della pericolosità sociale dato il ritardo nell'esecuzione rispetto al decreto applicativo (definitivo dal 28/11/2015). (2) violazione di norma processuale per violato contraddittorio: le conclusioni del Procuratore generale furono trasmesse alla cancelleria il 18/11/2022, meno di dieci giorni liberi prima dell'udienza, con conseguente nullità a regime intermedio della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e privo di confronto con l'intero percorso motivazionale della sentenza di appello: benché la sentenza contenga la frase "la misura risulta eseguita il 29 dicembre 2017", essa è seguita da ulteriori precisazioni (richiamate dalla Corte) che indicano la notifica del provvedimento il 17/11/2017 e, soprattutto, il verbale di risottoposizione alla misura del 17/10/2017 da cui risultava un residuo di misura da scontare portante la scadenza al 29/12/2017; ciò prova che al momento del controllo del 2/12/2017 il prevenuto era ancora sottoposto alla misura. Sul punto subordinato relativo alla verifica della persistenza della pericolosità la Corte ha osservato che la questione non sussiste dato che la misura non risultava eseguita "dopo due anni" come sostenuto dal ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto sulla tardività della comunicazione alle difese, chiarendo che l'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 fissa il termine per il deposito in cancelleria delle conclusioni del PM ("entro il decimo giorno precedente l'udienza") e non un termine specifico per la loro notifica alle difese; inoltre la giurisprudenza di legittimità esclude che la violazione di quel termine integri una nullità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Norma richiamata quale titolo della contravvenzione contestata (guida senza patente per revoca). La sentenza utilizza la norma come fondamento della imputazione penale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite per la esposizione dei motivi nel ricorso alla Cassazione (richiesta di rispettare i limiti di deduzione). La Corte richiama che il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con l'intero percorso logico della motivazione impugnata.
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
"entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello"
La Corte interpreta la norma nel senso che detta un termine per il deposito dell'atto in cancelleria (non un termine per la notifica alle difese) e che la sua violazione, secondo la giurisprudenza citata, non comporta nullità automatica del procedimento di appello.
Richiamato nel testo normativo citato dall'art. 23-bis in relazione all'invio telematico degli atti da parte della cancelleria; utilizzato per spiegare le modalità di trasmissione degli atti alle parti.
Sez. 3, Sentenza n. 38177 del 07/09/2021 (Fantasia), Rv. 282373
Precedente di legittimità richiamato per sostenere che il mancato rispetto del termine di deposito delle conclusioni del pubblico ministero (art. 23 o 23-bis) non produce nullità, in quanto la norma non prevede la perentorietà di tale termine.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte nella statuizione di condanna alle spese.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con l'intero percorso logico-motivazionale della decisione impugnata: attacchi su frasi isolate, senza considerare il contesto motivazionale, sono spesso inammissibili.
- La riassunzione o "risottoposizione" alla misura di prevenzione, documentata da verbali di polizia giudiziaria, può rendere efficace la misura per il periodo residuo; pertanto va valutata tutta la documentazione (annotazioni e verbali) che indicano la durata residua della misura.
- La disciplina emergenziale (art. 23-bis) fissa un termine per il deposito delle conclusioni del PM in cancelleria, non un termine formalmente perentorio per la notifica alle difese; la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere che la sua violazione non comporti nullità del giudizio d'appello.
- Le questioni relative alla sussistenza della pericolosità sociale con il passare del tempo richiedono una specifica deduzione e prova; eccezioni generiche circa il decorso temporale del provvedimento non sono sufficienti se la documentazione processuale dimostra la persistenza della misura o il residuo da eseguire.
- La condanna alle spese e l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. è prassi quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49039/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49040/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49041/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49047/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49049/2023 del 11/12/2023
- Sentenza penale · 11 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49198/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →