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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20922/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione, da parte della società confinante, di lavori per la realizzazione di un’autorimessa interrata e di opere accessorie su un fondo posto a livello superiore. In tale contesto, la società avrebbe ricostruito il muro di confine in posizione più avanzata, inglobando una canaletta che l’attrice assumeva di sua proprietà e che serviva al deflusso delle acque dal suo fondo; in un secondo episodio sarebbero state realizzate anche una scala di accesso e una nuova canaletta con scarico sul fondo dell’attrice e sulla soletta delle autorimesse di sua proprietà. In primo grado era stata accolta la domanda possessoria di reintegra, ritenendo provato lo spostamento del muro e il possesso della canaletta da parte dell’attrice, con ordine di demolizione e ricostruzione del muro e ripristino della canaletta. In appello la società convenuta aveva sostenuto che si trattasse, in realtà, di un conflitto sul confine e sulla proprietà, non di spoglio possessoria, oltre a negare che l’attrice avesse mai avuto il possesso dell’area occupata dalla canaletta, richiamando documentazione storica relativa all’esproprio ferroviario. Con il ricorso per cassazione l’attrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1140, 1168 c.c. e 703 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la decisione sul titolo del diritto reale anziché sulla situazione di fatto del possesso; 2) violazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., per avere la Corte qualificato il possesso come esercitato a titolo di servitù e non uti dominus, in contrasto con la documentazione storica e con l’accertamento del Tribunale; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 1168 c.c. e 703 c.p.c., per errata qualificazione della domanda e confusione tra potere di fatto e situazione di diritto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente escluso la prova di un possesso uti dominus della fascia di terreno/canaletta e aveva rilevato che, al più, risultava un esercizio assimilabile a una servitù; inoltre, tale diversa ricostruzione comportava la mancanza dei presupposti per la reintegra possessoria richiesta. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale; ha confermato la decisione d’appello che aveva escluso l’accoglimento della reintegra possessoria richiesta dalla ricorrente, ritenendo non provato un possesso uti dominus della porzione di terreno/canaletta e ritenendo che le risultanze probatorie fossero compatibili, al più, con l’esercizio di una servitù. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Il possesso va accertato come situazione di fatto; nel caso concreto la Corte ha escluso che le risultanze probatorie dimostrassero un possesso del bene in capo alla ricorrente come proprietaria.

  • art. 1168 c.c.

    L’azione di reintegrazione presuppone la prova del possesso della res oggetto di spoglio nell’anno precedente e del suo spoglio; tale prova non è stata ritenuta raggiunta, perché il potere di fatto emerso era, al più, riconducibile a una servitù.

  • art. 703 c.p.c.

    La domanda possessoria deve essere qualificata e trattata come azione di spoglio o reintegra solo se ne ricorrono i presupposti; non può essere accolta quando i fatti allegati riguardano in realtà un diverso assetto proprietario o servitutario.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il tema della qualificazione della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, escludendo che vi sia stata un’errata decisione sul petitum/causa petendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è stata ritenuta viziata nei limiti dedotti dalla ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle risultanze testimoniali, documentali e tecniche compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti del rigetto, è stata dichiarata la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’azione di reintegrazione possessoria richiede la prova di un possesso attuale e qualificato sulla res spogliata; se dalle risultanze istruttorie emerge soltanto un potere di fatto corrispondente all’esercizio di una servitù, la domanda di spoglio proposta come possesso uti dominus non può essere accolta.
  • Nell’azione possessoria, la qualifica soggettiva del bene o il richiamo al titolo di proprietà non sostituiscono la prova del possesso di fatto: il titolo può al più fungere da elemento indiziario, ma non costituisce di per sé il fondamento dell’azione.
  • Quando la domanda è costruita sulla tutela del possesso uti dominus, essa è distinta, per causa petendi e petitum, da una tutela possessoria riferita all’esercizio di una servitù; il giudice può respingere la domanda se i fatti allegati e provati sono incompatibili con il possesso dedotto.
  • In sede di legittimità, la contestazione della valutazione probatoria è destinata a essere respinta se la Corte territoriale ha motivatamente coordinato prove testimoniali, tecniche e documentali in modo coerente con l’esclusione dei presupposti dell’azione possessoria.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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