Cassazione Penale, Ordinanza n. 13839/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con due motivi ha dedotto: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità, censurando il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e sostenendo che la testimonianza dell'acquirente sarebbe stata decisiva; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria in appello non è sindacabile in cassazione quando la motivazione della sentenza di secondo grado sia già fondata su elementi sufficienti e non illogici per valutare la responsabilità; nel caso concreto, la Corte di merito aveva valorizzato le dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria che aveva visto la cessione di un oggetto dal finestrino dell'auto all'acquirente, fermato subito dopo e trovato in possesso di cocaina nel portafogli, ritenendo non decisiva la mancata acquisizione della deposizione dell'acquirente. È stato ritenuto altresì non decisivo e congetturale l'argomento difensivo alternativo circa la presenza autonoma della droga nel portafogli. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena, richiamando il principio per cui la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione specifica solo se la pena si discosti sensibilmente dalla misura media edittale; nel caso concreto, la pena finale era al di sotto del medio edittale. In conseguenza dell'inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla cessione/detenzione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità
criteri di commisurazione della pena; è sufficiente che il giudice dia conto del loro impiego con motivazione sintetica quando la pena irrogata non si discosti marcatamente dal medio edittale
in caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria
non citato direttamente; nessuna interpretazione evincibile
non citato direttamente; nessuna interpretazione evincibile
Massime di principio
- Il diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non integra, di per sé, vizio di legittimità se la decisione di secondo grado è sorretta da un apparato motivazionale già sufficiente e logicamente coerente sulla responsabilità dell'imputato.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito valorizzare una ricostruzione alternativa del fatto solo perché prospettata dalla difesa, quando il giudice di merito abbia già esaminato e confutato tale alternativa con argomentazioni non illogiche e supportate da elementi di conferma; il dubbio ragionevole non può fondarsi su ipotesi meramente congetturali.
- Ai fini della condanna per il reato di cessione di stupefacenti, è sufficiente la valorizzazione di elementi probatori convergenti, quali la percezione diretta della cessione da parte dell'operante e il successivo immediato rinvenimento della sostanza nella disponibilità dell'acquirente.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice richiama, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la pena irrogata resta entro un range non marcatamente superiore alla media edittale; una motivazione analitica è richiesta solo in caso di significativo scostamento verso l'alto.
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