Cassazione Civile, Ordinanza n. 35281/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da interventi edilizi eseguiti su due porzioni di un immobile originariamente unitario e poi frazionato. La società resistente aveva agito chiedendo la rimozione di opere realizzate dal vicino perché ritenute in violazione delle distanze legali; il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la regolarizzazione di alcune luci. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e, in parte, la riconvenzionale. La Corte d'appello aveva confermato: aveva ritenuto che il muro di confine tra i fondi fosse di proprietà esclusiva della società e non comune; aveva applicato il principio di prevenzione per il calcolo delle distanze; aveva qualificato come illegittima la tamponatura del manufatto posto in prossimità del muro; aveva ritenuto che il terrazzo/orizzontamento vetrato creasse una veduta in violazione delle distanze rispetto alle aperture della proprietà vicina; aveva infine confermato la violazione della distanza minima per una tubazione in acciaio. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 873 e 875 c.c. per errata applicazione del principio di prevenzione e per l'asserita comune proprietà del muro divisorio; 2) violazione dell'art. 880 c.c. per mancato riconoscimento della comunione del muro divisorio e per la presunta omogeneità originaria dei fondi; 3) violazione dell'art. 877 c.c. per avere la Corte qualificato l'intervento come appoggio al muro di confine e non come semplice costruzione in aderenza; 4) violazione dell'art. 907 c.c. per avere la Corte ritenuto esistente una veduta, nonostante l'ausiliario avesse parlato di luci ex art. 901 c.c.; 5) violazione dell'art. 889, comma 2, c.c. in tema di distanza delle tubazioni, assumendo la comproprietà del muro divisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c.: ha escluso la comunione del muro, valorizzando gli accertamenti di fatto della Corte territoriale circa la proprietà esclusiva del muro costruito per primo e la non omogeneità dei fondi; ha confermato l'applicazione del principio di prevenzione in assenza di strumenti urbanistici regolamentari. Ha respinto il terzo motivo perché le contestazioni miravano a sovrapporre una diversa lettura dei fatti agli accertamenti del giudice di merito, sorretti dalla consulenza tecnica, e risultavano generiche e non autosufficienti. Ha respinto il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva logicamente spiegato che l'opera realizzata aveva creato una veduta, pur rilevando che le aperture originarie erano luci. Ha respinto anche il quinto motivo: esclusa la comproprietà del muro, la norma sulle distanze delle tubazioni era comunque applicabile anche in ipotesi di muro comune, e a maggior ragione nel caso di muro esclusivo; pertanto la tubazione collocata a distanza inferiore al metro era illegittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Stabilisce la disciplina generale delle distanze tra costruzioni; nel caso concreto opera in connessione con gli artt. 875 e 877 c.c. e con il principio di prevenzione quando manchi uno strumento urbanistico regolamentare.
Richiamato come norma che, insieme all'art. 873 c.c., consente di individuare il criterio di prevenzione tra proprietari confinanti.
Rilevante per distinguere tra costruzione in aderenza/appoggio e altre modalità edificatorie; nel caso concreto non è stata accolta la tesi del ricorrente sulla semplice aderenza.
La presunzione di comunione del muro divisorio è presunzione semplice e può essere superata dagli accertamenti di fatto; qui è stata esclusa la comunione del muro.
I requisiti del muro di cinta rilevano ai fini dell'esenzione dalle distanze legali; la Corte richiama il principio secondo cui anche manufatti meno completi possono essere assimilati, se destinati a delimitare il fondo.
Norma evocata per qualificare alcune aperture come luci; la Corte d'appello ha escluso che ciò impedisse di ravvisare, per l'opera nuova, una veduta.
Regola le distanze dalle vedute; nel caso concreto è stata ritenuta violata per la realizzazione del terrazzo/orizzontamento vetrato a distanza insufficiente dalla finestra della proprietà vicina.
Impone la distanza minima di un metro dal confine per tubi di acqua, gas e simili; la Corte afferma che la norma è applicabile anche se sul confine esista un muro divisorio comune e, a maggior ragione, se il muro è di proprietà esclusiva del vicino.
Consente la correzione della motivazione quando il dispositivo della sentenza impugnata è comunque conforme a diritto.
Richiamato indirettamente nel passaggio sull'onere di indicare e riprodurre specificamente le prove asseritamente trascurate; la censura generica non consente il controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La presunzione di comunione del muro divisorio è una presunzione semplice che può essere superata dagli accertamenti di fatto sulla proprietà del manufatto e sulla concreta genesi dell'edificio; non basta invocarne in astratto l'esistenza per imporre l'applicazione dell'art. 880 c.c.
- Il principio di prevenzione in materia di distanze tra costruzioni opera quando non vi sia una disciplina urbanistica regolamentare che imponga distanze diverse e consente al primo edificante di determinare il riferimento spaziale rispetto al quale misurare le future costruzioni del vicino.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire al diverso apprezzamento di fatto del giudice di merito una nuova lettura delle risultanze istruttorie; le censure devono indicare specificamente le prove trascurate e il loro contenuto decisivo, altrimenti sono generiche e inammissibili nel loro contenuto valutativo.
- La qualificazione di un manufatto come costruzione in aderenza, appoggio, veduta o luce dipende dall'accertamento in concreto delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, accertamento sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione логica e coerente.
- La disciplina sulle distanze per le tubazioni ex art. 889, comma 2, c.c. si applica come regola speciale anche rispetto alla comunione del muro divisorio e, comunque, non viene meno per il solo fatto che la tubazione sia collocata sul muro perimetrale di un edificio del fondo vicino.
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