Cassazione Civile, Ordinanza n. 33385/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un diverbio occorso sul luogo di lavoro: il datore di lavoro ha chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo di essere stato colpito al volto dal proprio dipendente dopo avergli chiesto di intervenire per un'emergenza legata al blocco di un nastro trasportatore. Il dipendente, costituitosi, ha negato la pretesa avversaria, ha sostenuto che la domanda fosse improcedibile per effetto della sua assoluzione penale e ha proposto domanda riconvenzionale per i danni che affermava di avere riportato a seguito di un colpo inferto dal datore di lavoro con una pala metallica. Il Tribunale, espletata istruttoria testimoniale e c.t.u., ha rigettato entrambe le domande; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., assumendo che la propria assoluzione penale dovesse spiegare efficacia vincolante nel giudizio civile di danni e che, comunque, le prove raccolte dimostrassero che era stato l'attore a colpirlo con il badile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il giudicato penale di assoluzione fa stato nel giudizio civile solo se contiene un effettivo e specifico accertamento dell'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; non produce invece effetto preclusivo quando l'assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., cioè per insufficienza di prove o dubbio sulla responsabilità. Poiché l'assoluzione del ricorrente era stata pronunciata con formula dubitativa ex art. 530, comma 2, c.p.p., il giudice civile poteva autonomamente ricostruire i fatti. È stata quindi confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il giudicato penale di assoluzione ha efficacia preclusiva nel civile solo se l'assoluzione contenga un accertamento effettivo e specifico dell'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato.
l'efficacia del giudicato penale nei diversi giudizi civili opera nei limiti dell'accertamento pieno del fatto, non quando l'assoluzione sia meramente dubbia o per insufficienza probatoria.
l'assoluzione pronunciata con formula dubitativa non preclude al giudice civile l'autonoma valutazione dei fatti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
il ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che la censura, per la parte residua, mirasse inammissibilmente a un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di danni, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione fa stato solo quando il giudice penale abbia accertato in modo positivo e specifico l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; non è sufficiente un'assoluzione basata su insufficienza di prova o su dubbio ragionevole.
- L'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. non determina preclusione nel processo civile, nel quale il giudice conserva piena autonomia nell'accertamento dei fatti e nella loro qualificazione giuridica.
- Quando il ricorrente in cassazione, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
- L'efficacia del giudicato penale nel civile va verificata con riferimento al contenuto concreto della decisione penale e alla formula assolutoria utilizzata, non alla mera esistenza dell'assoluzione in sé.
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