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Sentenza

Sentenza del 05/06/2023 n. 544 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione d'appello ha accolto l'appello della TIZIA, ritenendo applicabili le disposizioni che estendono la disciplina fiscale dei titolari di impresa agricola ai familiari coadiuvanti iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, anche con effetto retroattivo. Di conseguenza sono stati annullati gli avvisi di accertamento IMU per il 2014 e 2015 e sono state compensate le spese del grado di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015 sul terreno agricolo di proprietà della ricorrente. Il terreno era affittato con regolare contratto alla società agricola "XX s.s.", che possedeva i requisiti per l'agevolazione IMU; la ricorrente era coadiuvante della società. Il Comune ha recuperato a tassazione l'IMU che la ricorrente non aveva versato. In primo grado la CTP ha respinto il ricorso ritenendo irrilevante la qualifica di coadiuvante se il proprietario non coltiva direttamente; in appello la ricorrente ha dedotto l'applicabilità dell'esenzione IMU al coadiuvante familiare.

Norme richiamate

  • art. 1, c. 705, L. 145/2018

    i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente

    La norma attribuisce ai familiari coadiuvanti iscritti nella gestione agricola la stessa disciplina fiscale dei titolari dell'impresa agricola, comprensiva dell'agevolazione IMU.

  • art. 78‑bis, c. 1, D.L. 104/2020 (conv. L. 126/2020)

    l'art. 1, c. 705, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018

    Si tratta di un'interpretazione autentica che estende retroattivamente l'applicazione dell'agevolazione ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della L.145/2018.

  • art. 1, c. 2, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamato come criterio per qualificare la disposizione come interpretazione autentica, conferendo efficacia esplicativa e retroattiva secondo quanto previsto dallo Statuto del contribuente.

Massime di principio

  • I familiari coadiuvanti iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, appartenenti al medesimo nucleo familiare e che partecipano all'esercizio dell'impresa agricola, sono considerati alla stregua dei titolari dell'impresa ai fini delle agevolazioni fiscali IMU.
  • L'interpretazione autentica contenuta nel D.L. 104/2020 (conv. L.126/2020) rende applicabile l'agevolazione anche ai periodi d'imposta anteriori alla L.145/2018, quindi il contribuente può contestare accertamenti IMU relativi ad anni precedenti
  • La mera qualifica di proprietario che non coltiva direttamente non esclude l'agevolazione se il proprietario è coadiuvante e sussistono i requisiti (iscrizione nella gestione agricola, appartenenza al nucleo familiare, partecipazione all'impresa), e se il fondo è funzionalmente destinato all'attività agricola (anche tramite affitto a impresa agricola qualificata).
  • Per tutelare l'agevolazione è importante conservare e produrre documentazione: iscrizione nella gestione agricola, certificazioni di qualità dell'impresa affittuaria, contratto di affitto di fondo rustico, e prova della partecipazione effettiva all'impresa agricola.
  • In caso di recuperi IMU da parte del Comune, il contribuente coadiuvante ha base giuridica solida per impugnare gli avvisi; le amministrazioni locali possono non aver aggiornato la prassi dopo la novella, per cui è opportuno proporre ricorso e segnalare l'applicabilità retroattiva.
  • Eventuali verifiche sul caso concreto restano necessarie: la valutazione può dipendere da fattualità specifiche (effettiva iscrizione, composizione del nucleo familiare, tipologia del contratto di affitto, natura dell'impresa affittuaria).

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