Sentenza del 05/06/2023 n. 191 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Avviso di liquidazione - Ricorso telematico - Tardività - Inammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione e sanzioni per complessivi €8.352,30 emessi in relazione a una scrittura privata integrativa non registrata collegata a un preliminare di cessione quote. L'Ufficio ha qualificato la scrittura come atto dichiarativo contenente sia ricognizione del debito sia costituzione di garanzia a favore di terzi; il ricorrente ha contestato tale qualificazione nel merito. In sede di appello il ricorrente ha inoltre chiesto la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., sostenendo di aver regolarmente trasmesso telematicamente l'atto di appello ma depositandolo materialmente in cancelleria solo molto dopo la nota di iscrizione a ruolo (NIR) e dopo la notifica di cartelle di pagamento.
La decisione
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività del deposito telematico dell'atto. Ha ritenuto infondata la richiesta di rimessione in termini in quanto non sussisteva la causa non imputabile alla parte (l'errore non era dovuto a malfunzionamento del sistema telematico) e non era stato tempestivamente chiesto il rimedio una volta acquisita consapevolezza dell'omissione. Di conseguenza è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la natura dichiarativa della scrittura integrativa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini richiede che la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte (fattore estraneo alla sua volontà) e che la domanda di rimessione sia proposta senza ritardo una volta acquisita la consapevolezza dell'omissione.
art. 22 c.1 d.lgs. 546/1992
Termine perentorio per il deposito dell'appello nel processo tributario; il deposito telematico effettuato ben oltre tale termine rende l'appello tardivo e potenzialmente inammissibile.
art. 53 c.2 d.lgs. 546/1992
Richiamo della disciplina dei termini processuali tributari: la Corte ha considerato il termine perentorio e non derogabile senza giusta causa esterna alla parte.
Giurisprudenza di riferimento (Cass. civ. sez. III, n. 23561/2011; Cass. civ. sez. II, n. 4841/2012; Cass. civ. sez. trib., 1 marzo 2019, n. 6102)
Consolidato orientamento secondo cui la rimessione in termini è ammessa solo se la decadenza dipende da causa non imputabile alla parte e la richiesta avviene tempestivamente; la giurisprudenza è stata applicata per negare la rimessione quando l'errore è imputabile al difensore/parte e non a un malfunzionamento esterno.
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede che la perdita del termine sia dovuta a causa non imputabile alla parte (es. un evento esterno o malfunzionamento comprovabile) e non a semplice errore dell'operatore o ritardo del difensore.
- Il semplice rilascio della Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR) o la notifica successiva di cartelle non equivale automaticamente a prova del corretto deposito telematico dell'atto: va dimostrato il concreto malfunzionamento del sistema o l'impossibilità oggettiva di depositare.
- In caso di deposito telematico è fondamentale conservare la prova della corretta trasmissione (ricevute telematiche, messaggi PEC, log di invio) e agire immediatamente non appena si rilevi l'irregolarità, chiedendo la rimessione senza ritardo.
- Se il ritardo è attribuibile esclusivamente alla parte o al suo difensore, l'appello rischia di essere dichiarato inammissibile e la decisione di primo grado verrà confermata; le spese possono tuttavia essere compensate in presenza di particolari ragioni.
- In controversie tributarie con atto qualificato come ricognitivo o costitutivo a fini fiscali, è cruciale contestare tempestivamente la qualificazione giuridica del documento e conservare tutta la documentazione probatoria relativa a sottoscrizioni e rapporti contrattuali tra le parti coinvolte.
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