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Sentenza

Sentenza del 05/06/2023 n. 130 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Associazione e impresa commerciale - scopo ricreativo - obbligazione solidale - Pretesa creditoria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale relativo all'anno 2012 con cui l'Amministrazione ha riclassificato l'attività svolta nell'ambito del circolo/associazione come vera e propria attività commerciale (gestione di bar e sala giochi), determinando reddito d'impresa e IVA dovuta. La Guardia di Finanza aveva rilevato l'assenza di requisiti associativi (assemblee mai convocate, libro soci incompleto, assenza di bilanci e rendicontazioni, quote non versate, ingresso libero, consumazioni pagate come clienti) e ha contestato l'inerenza delle attività ai fini istituzionali. Il ricorrente ha impugnato l'avviso contestando decadenza della pretesa, difetto di legittimazione passiva di D.P. e la riconducibilità delle attività ai fini istituzionali ex art. 4 DPR 633/72 e art. 148 TUIR.

La decisione

La Commissione territoriale ha rigettato l'appello e ha confermato l'avviso di accertamento. Ha respinto anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado per mancata prova del danno grave e irreparabile. Nel merito ha ritenuto provato l'abuso della forma associativa e la gestione in forma privatistica/individuale dell'attività commerciale da parte del presidente; ha applicato l'art. 4 DPR 633/72 (e il relativo comma 7) per escludere la non commercialità delle cessioni/prestazioni, e ha ritenuto legittima la notifica e l'escussione nei confronti del presidente come debitore solidale. Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese (e ha liquidato le somme indicate).

Norme richiamate

  • DPR n. 633/1972 - art. 4

    menzionato nel testo (compreso il comma 7)

    Le cessioni/prestazioni effettuate dalle associazioni nei confronti dei soci sono considerate esercizio d'impresa qualora non siano effettuate in attuazione delle finalità istituzionali e/o non rispettino le clausole previste (comma 7). Nel caso concreto, la gestione di bar e sale giochi non è stata ritenuta coerente con le finalità istituzionali e quindi rileva fiscalmente come attività commerciale.

  • TUIR - art. 148

    L'art. 148 esclude dalla commercialità le attività svolte in conformità alle finalità istituzionali nei confronti degli associati; la CTR ha ritenuto che nel caso di specie i requisiti per l'applicazione di tale norma non sussistevano, pertanto i proventi sono stati ricondotti a reddito d'impresa.

  • D.Lgs. 546/1992 - art. 49

    Norma che disciplina la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; la richiesta di sospensione è stata rigettata perché il ricorrente non ha dimostrato il danno grave e irreparabile richiesto.

  • Codice di procedura civile - art. 373

    Richiamato per il criterio di valutazione del periculum in mora (danno grave e irreparabile), precisando che non è richiesta la valutazione della fondatezza del ricorso ma la prova dell'eccezionale sproporzione e dell'irreparabilità.

  • Normativa/Principio relativo all'obbligazione solidale (cit. art. 38 c.p. nel testo)

    citato nel testo della sentenza

    Il principio richiamato nel giudizio consente al creditore di scegliere insindacabilmente quale dei debitori solidali escutere; nel caso il presidente è stato ritenuto responsabile e validamente escusso, con possibilità per lui di esercitare poi il regresso verso gli altri coobbligati.

  • Giurisprudenza - Cass. n. 19840/2005

    Precedente secondo il quale la gestione di un bar nell'ambito di un'associazione non può automaticamente rientrare tra le finalità istituzionali se mancano i requisiti formali e sostanziali dell'attività associativa.

Massime di principio

  • La qualificazione formale di 'associazione' non garantisce automaticamente il regime non commerciale: se l'attività è gestita come impresa e mancano le formalità associative (assemblee, libro soci completo, bilanci, quote), l'Amministrazione può riclassificare i proventi come reddito d'impresa e applicare IVA.
  • È onere dell'associazione dimostrare il rispetto delle finalità istituzionali e delle clausole previste dall'art. 4 DPR 633/72 (e comma 7) per beneficiare delle esclusioni da commercialità; la mera denominazione o statuto non basta senza evidenze documentali e operative.
  • In presenza di obbligazioni solidali il creditore può scegliere quale dei debitori escutere; la persona che viene escussa può poi esperire regresso verso gli altri coobbligati ma resta comunque responsabile nei confronti del creditore.
  • Le richieste di sospensione dell'esecuzione sono rigide: bisogna provare il danno grave e irreparabile (non solo un disagio economico) e l'eccezionale sproporzione tra il vantaggio del creditore e il pregiudizio subito dal debitore.
  • Per evitare il rischio di riclassificazioni fiscali, le associazioni devono mantenere separazione contabile e gestionale tra attività istituzionali e commerciali, tenere regolari libri sociali, convocare e verbalizzare assemblee e consigli, redigere e approvare bilanci e documentare l'effettiva partecipazione dei soci.

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