Sentenza del 05/06/2023 n. 546 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità anno 2018 relativo a scritte pubblicitarie apposte su 6 silos. La ricorrente deduceva che i silos fossero macchine da cantiere esenti o soggette a disciplina agevolativa (D.M. 26.7.2012) e che, in ogni caso, l'imposta dovesse essere attribuita al Comune della sede legale (convenzione con Comune di Spresiano). Contemporaneamente contestava la quantificazione della superficie tassabile e della tariffa applicata, l'indeterminatezza dei conteggi e del messaggio, la mancata notificazione o vizi formali, l'omessa allegazione di regolamenti e delibere, e la illegittimità delle sanzioni applicate.
La decisione
Appello respinto e conferma integrale della sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che i silos siano contenitori destinati alla conservazione/distribuzione di materiali e non macchine da cantiere nella disciplina agevolativa del D.M. 26.7.2012, che si applica soltanto ai produttori di macchine cui il marchio di fabbrica si riferisce. L'imposta è dovuta al Comune dove i silos sono installati (Sona). La superficie tassabile va determinata sulla minima figura geometrica o sullo sviluppo del solido se dimensioni volumetriche, e qui la totalità della scocca cilindrica è idonea alla pubblicità; pertanto le superfici rilevate (6 mq per due silos e 12 mq per quattro silos) e la tariffa comunale applicata (compresa la maggiorazione del 50% o 100% prevista dall'art.12 d.lgs. 507/1993) sono corrette. Le note ministeriali non sono vincolanti; non è obbligatorio il sopralluogo preventivo con verbale per validità dell'accertamento; le delibere e regolamenti comunali, essendo pubblici, non vanno necessariamente allegate; la sanzione per omesso versamento (30% ai sensi dell'art.13 d.lgs.471/1997) è congrua e legittima salvo prova dell'assenza di colpa; la notifica a mezzo posta è valida.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (imposta comunale sulla pubblicità)
Principale normativa di riferimento: art.1 individua il comune competente per territorio; art.7 disciplina modalità di determinazione dell'imposta sulla base della superficie minima circoscrivibile o dello sviluppo del solido per mezzi volumetrici; art.12 prevede maggiorazioni tariffarie in relazione alla superficie.
D.M. 26 luglio 2012
Disciplina speciale per l'applicazione dell'imposta al marchio di fabbrica su gru e macchine da cantiere; va interpretato restrittivamente e si applica solo ai casi espressamente previsti (imprese produttrici delle macchine). Non si estende ai silos quando il marchio si riferisce all'utilizzatore/distributore.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedura tributaria)
Richiamato in tema di onere motivazionale e limiti dell'istruttoria; art.57 vieta l'introduzione di nuovi motivi che amplino il tema del contendere in grado successivo.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni tributarie)
Stabilisce l'elemento psicologico della colpa come sufficiente per l'irrogazione delle sanzioni e grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza di colpa.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 471
Prevede la sanzione applicabile per l'omesso pagamento dell'imposta (30% dell'importo non versato), applicata nel caso di specie.
legge 11 novembre 1982, n. 890
Norma richiamata in relazione alle modalità di notificazione degli avvisi; per notifiche a mezzo posta si applicano le regole del servizio postale ordinario.
legge 27 dicembre 2006, n. 296
Consente agli enti locali, per tributi di propria competenza, di notificare avvisi motivati anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine)
Citata dalla ricorrente per sostenere il ruolo di fabbricante; la Corte ha ritenuto la direttiva irrilevante perché mira alla sicurezza e alla marcatura dei fabbricanti, non a modificare la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.
Massime di principio
- I mezzi pubblicitari di tipo volumetrico vanno tassati considerando la superficie utile complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido circoscrivibile; se l'intera superficie risulta utilizzabile o effettivamente idonea alla pubblicità, l'imposta si applica sull'intera superficie.
- La deroga agevolativa prevista per il marchio di fabbrica su gru e macchine da cantiere si applica restrittivamente ai produttori delle macchine; l'apposizione del marchio dell'utilizzatore su un contenitore costruito da terzi non rientra nella deroga.
- L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta al Comune nel cui territorio la pubblicità è effettivamente esibita, indipendentemente dalla sede legale dell'impresa o da convenzioni tra enti diversi.
- Le note e le circolari ministeriali non vincolano il giudice tributario né possono sostituire la prova del contribuente sull'assenza di colpa o sull'esenzione; servono solo come orientamento non vincolante.
- Non è in generale obbligatorio un sopralluogo preventivo con processo verbale per legittimare un avviso di accertamento sulla pubblicità; ciò non esclude la possibilità di contestare dati specifici, ma l'onere probatorio grava sul contribuente quando i dati non sono effettivamente contestati.
- La notifica degli avvisi tramite servizio postale è valida se rispetta le regole del servizio postale; vizi formali della relata non determinano automaticamente l'inesistenza della notificazione se non ricorrono circostanze eccezionali.
- Per contestare la comminazione di sanzioni il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa o un'ignoranza incolpevole non superabile con l'ordinaria diligenza; semplici riferimenti a pareri ministeriali non vincolanti non sono sufficiente.
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