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Sentenza

Sentenza del 05/06/2023 n. 537 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015 con i quali l'Agenzia ha disconosciuto a XX SpA l'aliquota IRES ridotta prevista dall'art. 6, c.1, lett. a) del DPR 601/73 (agevolazione per "enti ospedalieri"), recuperando maggiore imposta e interessi. La Casa di cura ha contestato: violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dello Statuto del contribuente; motivazione insufficiente; diritto all'agevolazione nonostante la natura privata perché svolge oltre il 90% dell'attività in regime di accreditamento regionale; invocata evoluzione normativa che renderebbe l'agevolazione applicabile anche ai soggetti privati accreditati; allegata violazione dell'affidamento per presunta risposta favorevole dell'Amministrazione a un interpello; prospettata anche questione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 56 Cost.. L'Agenzia ha chiesto la conferma degli accertamenti, richiamando giurisprudenza di legittimità che esclude l'estensione dell'agevolazione alle case di cura private.

La decisione

La Corte ha rigettato le eccezioni sulla carenza del contraddittorio e ha ritenuto che non fosse formato un legittimo affidamento dall'interpello (poiché l'Agenzia ha trasmesso la pratica per competenza senza pronunciarsi nel merito). Sul merito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (in particolare Cass. Sez. 5, n. 12500/2019), la Corte ha confermato che l'agevolazione di cui all'art. 6, c.1, lett. a) DPR 601/73 ha natura soggettiva e si riferisce agli "enti ospedalieri" storicamente pubblici; pertanto le strutture private accreditate non possono beneficiare dell'aliquota ridotta. Perciò ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando le sentenze impugnate e dichiarando l'integrale legittimità degli avvisi di accertamento (compresi gli interessi), compensando le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • DPR 601/1973, art. 6, c.1, lett. a)

    La norma è stata interpretata come agevolazione di natura soggettiva riservata agli "enti ospedalieri" originariamente pubblici; l'applicazione va interpretata restrittivamente e non può essere estesa alle case di cura private accreditate.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12 e art. 10

    Art.12 e art.10 disciplinano il contraddittorio e la tutela dell'affidamento. Il giudice ha ritenuto che non fosse configurabile un legittimo affidamento dalla mera trasmissione dell'istanza di interpello senza risposta di merito e che l'assenza di contraddittorio preventivo non fosse in questo caso illegittima.

  • D. Lgs. 21/1997, art. 5‑ter

    Richiamato in relazione alle garanzie procedimentali; il Collegio ha ritenuto che l'iter seguito dall'Amministrazione non abbia violato tale disposizione.

  • Costituzione, artt. 3 e 56

    L'eccezione di incostituzionalità della norma è stata respinta: la scelta legislativa di riservare l'agevolazione a specifiche categorie è riconosciuta come esercizio di discrezionalità del legislatore, non manifestamente arbitrario.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 12500/2019

    Giurisprudenza di riferimento che afferma la natura soggettiva dell'agevolazione e l'esclusione delle istituzioni private accreditate dalla nozione di "enti ospedalieri" ai fini dell'art. 6 DPR 601/73.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n. 24823/2015

    Principio che non esiste un obbligo generale a carico dell'Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo; citato per confutare la doglianza sulla mancanza di contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente; se la disposizione si riferisce a una categoria soggettiva storicamente pubblica, non è possibile estenderla per mero riferimento alla funzione svolta da soggetti privati.
  • La qualifica di "presidio ospedaliero" o l'esercizio prevalente di attività accreditata non basta, di per sé, a trasformare un beneficio soggettivo in beneficio oggettivo: la natura giuridica del soggetto conta.
  • La mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione non è automaticamente fonte di nullità dell'accertamento: non esiste obbligo generale di contraddittorio preventivo e va valutata la effettiva lesione del diritto di difesa.
  • Per fondare un legittimo affidamento idoneo a escludere gli effetti dell'accertamento è necessaria una risposta chiara e favorevole dall'Amministrazione (es. interpello con esito positivo); una mera trasmissione/comunicazione per competenza non costituisce affidamento.
  • L'eventuale rinuncia dell'Ufficio all'applicazione delle sanzioni non esime automaticamente dal pagamento degli interessi: decisioni autonome dell'Ufficio sulle sanzioni non incidono sul diritto agli interessi legali/tributari.
  • Le eccezioni di incostituzionalità a fronte di scelte legislative di selezione dei benefici fiscali sono difficili da affermare, salvo manifesta irrazionalità o arbitrarietà del legislatore.

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