Sentenza del 05/06/2023 n. 505 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento T8PXXX/2018 relativo a IRES e IRAP per complessivi ? 21.290,00 oltre sanzioni e interessi. L'Ufficio aveva ricostruito una "sopravvenienza attiva" di ? 65.822,63 derivante da una nota di credito emessa da C. S.r.l., sostenendo che la remissione del debito verso il fornitore dava luogo a componente positivo di reddito non dichiarato (anno 2014). La S. contestava che l'operazione era frutto di un accordo transattivo e che la nota di credito era stata già contabilizzata nel bilancio 2013 (parte dei canoni rettificati, parte capitalizzata come spese d'impianto e parte rilevata come sopravvenienza attiva di ? 18.512,50), quindi non poteva essere nuovamente tassata nel 2014.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto provato, sulla base dei bilanci e della documentazione prodotta dall'Ufficio, che i canoni di locazione erano stati dedotti negli esercizi precedenti e che esisteva un debito commerciale verso C. poi rimesso per ? 65.822,63 con la nota di credito. La remissione del debito è stata qualificata come sopravvenienza attiva non contabilizzata nel 2014 (quantificata in ? 18.512,50) ed è stata pertanto sottoposta a tassazione. L'appellante è condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in ? 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 68, comma 1 T.U.I.R.
La remissione di debiti o l'insussistenza sopravvenuta di oneri dedotti in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva; pertanto, se spese o passività sono state dedotte in esercizi anteriori e successivamente vengono meno, l'importo va riassoggettato a tassazione nell'anno della sopravvenienza.
Art. 88 T.U.I.R.
Richiamato in relazione all'accertare se gli importi fossero stati dedotti ai fini delle imposte dirette: la verifica verte sull'effettiva deduzione fiscale nei bilanci/denunce dei precedenti esercizi.
Art. 12, comma 7, L. 212/2000
Citato dalla parte in via procedurale (presunta violazione), ma il Collegio ha rilevato che tali censure non sono state riproposte e ha dato loro piena acquiescenza all'originaria valutazione della CTP; non ha inciso sul merito.
Art. 56 D.Lgs. 546/92
Rilevata come norma che regola l'acquiescenza e la mancata insistenza su censure procedurali in sede di gravame; il Collegio ha richiamato che la parte non ha reiterato le contestazioni procedurali e le considera quindi abbandonate.
Massime di principio
- La remissione di un debito già dedotto in esercizi precedenti può configurare una sopravvenienza attiva tassabile nell'anno in cui il debito viene rimesso (art. 68 TUIR).
- Per contrastare un'accertamento basato su una sopravvenienza attiva il contribuente deve provare in modo documentale e chiaro che gli importi non erano stati oggetto di deduzione nelle annualità precedenti (bilanci, dichiarazioni fiscali, registrazioni contabili coerenti).
- La natura contabile dell'operazione (rettifica di costi d'esercizio, capitalizzazione di spese o rilevazione di sopravvenienze) deve essere supportata da elementi probatori e da corrispondenti variazioni fiscali nelle dichiarazioni: semplici affermazioni o calcoli non documentati sono inefficaci.
- Se l'Ufficio dimostra che voci di costo erano state iscritte e probabilmente dedotte in esercizi anteriori, l'onere probatorio a carico del contribuente è elevato per dimostrare il contrario.
- Non è ammesso introdurre in appello nuove argomentazioni di fatto o di diritto che non siano state sollevate in primo grado; tali nuovi motivi possono essere dichiarati inammissibili.
- Se la nota di credito è connessa a un'operazione diversa (es. compravendita immobiliare), è necessario dimostrare con documentazione l'esistenza di un nesso contabile e temporale tra le operazioni, altrimenti il Collegio può ritenere i fatti distinti e la remissione di debito autonoma rispetto alla compravendita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 giu 2023Sentenza del 05/06/2023 n. 130 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 5 giu 2023Sentenza del 05/06/2023 n. 191 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 5 giu 2023Sentenza del 05/06/2023 n. 194 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 5 giu 2023Sentenza del 05/06/2023 n. 537 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 5 giu 2023Sentenza del 05/06/2023 n. 544 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 5 giu 2023Sentenza del 05/06/2023 n. 546 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →