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Sentenza

Sentenza del 05/06/2023 n. 505 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento T8PXXX/2018 relativo a IRES e IRAP per complessivi ? 21.290,00 oltre sanzioni e interessi. L'Ufficio aveva ricostruito una "sopravvenienza attiva" di ? 65.822,63 derivante da una nota di credito emessa da C. S.r.l., sostenendo che la remissione del debito verso il fornitore dava luogo a componente positivo di reddito non dichiarato (anno 2014). La S. contestava che l'operazione era frutto di un accordo transattivo e che la nota di credito era stata già contabilizzata nel bilancio 2013 (parte dei canoni rettificati, parte capitalizzata come spese d'impianto e parte rilevata come sopravvenienza attiva di ? 18.512,50), quindi non poteva essere nuovamente tassata nel 2014.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto provato, sulla base dei bilanci e della documentazione prodotta dall'Ufficio, che i canoni di locazione erano stati dedotti negli esercizi precedenti e che esisteva un debito commerciale verso C. poi rimesso per ? 65.822,63 con la nota di credito. La remissione del debito è stata qualificata come sopravvenienza attiva non contabilizzata nel 2014 (quantificata in ? 18.512,50) ed è stata pertanto sottoposta a tassazione. L'appellante è condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in ? 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 68, comma 1 T.U.I.R.

    La remissione di debiti o l'insussistenza sopravvenuta di oneri dedotti in precedenti esercizi costituisce sopravvenienza attiva; pertanto, se spese o passività sono state dedotte in esercizi anteriori e successivamente vengono meno, l'importo va riassoggettato a tassazione nell'anno della sopravvenienza.

  • Art. 88 T.U.I.R.

    Richiamato in relazione all'accertare se gli importi fossero stati dedotti ai fini delle imposte dirette: la verifica verte sull'effettiva deduzione fiscale nei bilanci/denunce dei precedenti esercizi.

  • Art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Citato dalla parte in via procedurale (presunta violazione), ma il Collegio ha rilevato che tali censure non sono state riproposte e ha dato loro piena acquiescenza all'originaria valutazione della CTP; non ha inciso sul merito.

  • Art. 56 D.Lgs. 546/92

    Rilevata come norma che regola l'acquiescenza e la mancata insistenza su censure procedurali in sede di gravame; il Collegio ha richiamato che la parte non ha reiterato le contestazioni procedurali e le considera quindi abbandonate.

Massime di principio

  • La remissione di un debito già dedotto in esercizi precedenti può configurare una sopravvenienza attiva tassabile nell'anno in cui il debito viene rimesso (art. 68 TUIR).
  • Per contrastare un'accertamento basato su una sopravvenienza attiva il contribuente deve provare in modo documentale e chiaro che gli importi non erano stati oggetto di deduzione nelle annualità precedenti (bilanci, dichiarazioni fiscali, registrazioni contabili coerenti).
  • La natura contabile dell'operazione (rettifica di costi d'esercizio, capitalizzazione di spese o rilevazione di sopravvenienze) deve essere supportata da elementi probatori e da corrispondenti variazioni fiscali nelle dichiarazioni: semplici affermazioni o calcoli non documentati sono inefficaci.
  • Se l'Ufficio dimostra che voci di costo erano state iscritte e probabilmente dedotte in esercizi anteriori, l'onere probatorio a carico del contribuente è elevato per dimostrare il contrario.
  • Non è ammesso introdurre in appello nuove argomentazioni di fatto o di diritto che non siano state sollevate in primo grado; tali nuovi motivi possono essere dichiarati inammissibili.
  • Se la nota di credito è connessa a un'operazione diversa (es. compravendita immobiliare), è necessario dimostrare con documentazione l'esistenza di un nesso contabile e temporale tra le operazioni, altrimenti il Collegio può ritenere i fatti distinti e la remissione di debito autonoma rispetto alla compravendita.

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