Cassazione Penale, Sentenza n. 14343/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 22/03/2024. Marconi deduce vizio di motivazione contestando la declaratoria di prescrizione del reato a suo carico e chiedendo che, invece, emergesse la sua estraneità dai fatti (sostenendo di non aver avuto ruoli direttivi nella società esecutrice dei lavori e che le intercettazioni siano state interpretate erroneamente). SI.DRA contesta la sua condanna per responsabilità amministrativa ex d.lgs. n.231/2001 (capo L), lamentando omissione o insufficiente valutazione della documentazione che dimostrerebbe l'estraneità dell'ente: la fornitura e l'esecuzione sarebbero state svolte dalla Molfetta Newport (società consortile/A.T.I. con organi autonomi) e la SI.DRA avrebbe solo partecipato all'ATI e distaccato personale, senza che ne derivi automaticamente la responsabilità dell'ente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di Marconi: ha ritenuto non provata in modo 'evidente' l'innocenza richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; ha quindi confermato la declaratoria di prescrizione a suo carico e lo ha condannato al pagamento delle spese. Ha invece accolto il ricorso di SI.DRA con riferimento alla sua responsabilità amministrativa: ha annullato la parte della sentenza di appello che aveva confermato la sanzione a carico della società e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio sulla responsabilità dell'ente. I motivi: (i) la prescrizione del reato presupposto non estingue automaticamente l'illecito dell'ente ma, (ii) la condanna dell'ente richiede prova positiva oltre ogni ragionevole dubbio degli elementi previsti dal d.lgs. 231/2001, prova che la motivazione di appello non ha adeguatamente fornito; inoltre (iii) nel contesto di raggruppamenti/ATI è necessario dimostrare concretamente l'interesse o il vantaggio dell'ente e la qualifica soggettiva della persona fisica ai fini della responsabilità dell'ente, cosa non adeguatamente accertata nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
Regola la concorso di persone nel reato; richiamata nel capo d'imputazione che riguarda il reato di truffa e la partecipazione di più soggetti.
art. 356 commi 1 e 2 cod. pen.
Norme richiamate nel capo d'imputazione (procedimento e fattispecie connesse); utilizzate per delineare le condotte contestate.
art. 355 comma 2 n.1 cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione del reato contestato; collegato alla fattispecie di truffa aggravata formulata nel capo I.
Fattispecie di truffa aggravata contestata come reato presupposto; da essa dipende la contestazione all'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di declaratoria di prescrizione, il ricorso in Cassazione che richieda l'assoluzione deve dimostrare con evidenza l'innocenza; la Corte ha applicato questo criterio per respingere il ricorso di Marconi.
Criterio della prova oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna; la Corte lo applica al giudizio sulla responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001.
Disciplina la prescrizione dell'illecito dell'ente; la Corte conferma che la disciplina può prevedere un regime diverso rispetto alla prescrizione del reato della persona fisica e non determina automaticamente l'estinzione dell'azione contro l'ente.
d.lgs. n. 231/2001, art. 8 comma 1 lett. b
Impegna il giudice a procedere all'accertamento autonomo della responsabilità dell'ente anche quando il reato presupposto è prescritto; richiede una verifica almeno incidentale della sussistenza del fatto di reato.
d.lgs. n. 231/2001, artt. 5, 6, 7 e 8
Definiscono i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa dell'ente (es. interesse/vantaggio dell'ente, ruoli e responsabilità del personale); la Corte richiede la prova dell'integrazione di tali elementi.
d.lgs. n. 231/2001, artt. 34 e 35
Prevedono l'estensione di alcune garanzie processuali agli enti in quanto imputati; giustificano l'applicazione delle regole del codice di procedura penale al procedimento contro l'ente.
Prevede l'esclusione di responsabilità dell'ente in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria; la Corte invoca tale principio nel richiedere prova positiva per la condanna dell'ente.
Massime di principio
- Se il processo si estingue per prescrizione a carico della persona fisica, il giudice di merito può comunque accertare autonomamente la responsabilità amministrativa dell'ente: la prescrizione del reato presupposto non estingue automaticamente l'azione nei confronti dell'ente.
- Per ottenere l'assoluzione nel merito dopo una declaratoria di prescrizione (art. 129, comma 2, c.p.p.) il ricorrente deve fornire un'evidente prova di innocenza 'ictu oculi': mere critiche alla motivazione o documentazione non univoca non sono sufficienti.
- La condanna di un ente ex d.lgs. 231/2001 richiede prova positiva, secondo il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' (art. 533 c.p.p. applicato): non basta che non sia provata l'innocenza della persona fisica, è necessaria prova concreta degli elementi di responsabilità dell'ente (interesse/vantaggio, attribuibilità dell'azione a soggetti qualificati, ecc.).
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, la responsabilità di un'impresa che non ha direttamente eseguito l'opera va valutata concretamente: occorre dimostrare l'interesse o vantaggio dell'impresa ricorrente e la presenza di una persona fisica con la qualifica prevista dall'art. 5 del d.lgs. 231/2001.
- Elementi come il distacco temporaneo di dipendenti o intercettazioni possono concorrere a fondare una responsabilità, ma devono essere valutati nel loro complesso e con motivazione adeguata: deduzioni generiche o affermazioni non supportate da una rigorosa istruttoria possono determinare il rinvio del giudizio sull'ente.
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