Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27222/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse dell'erede del soggetto definitivamente condannato e della detentrice dell'immobile, volta a ottenere la sospensione e/o la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza irrevocabile per abusi edilizi e paesaggistici. I ricorrenti deducevano, con cinque motivi, violazioni di legge e vizio di motivazione: sostenevano che l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale non fosse definitiva e che vi fosse un interesse concreto all'applicazione della disciplina regionale campana richiamata, anche in relazione al principio di proporzionalità dell'art. 8 CEDU; lamentavano che il Comune avesse incassato somme a titolo di indennità di occupazione, da cui desumevano una tacita destinazione pubblica dell'immobile; deducevano la mancata verifica delle condizioni abitative personali e dell'assenza di soluzioni alternative, nonché l'omesso controllo su eventuali cause ostative al rilascio in sanatoria; contestavano infine che il Tribunale avesse deciso de plano, senza convocare le parti, impedendo il deposito di documenti e la richiesta di acquisizioni istruttorie presso il Comune.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo, di natura processuale, e lo ha considerato preliminare e assorbente rispetto agli altri. Ha affermato che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è nulla quando, fuori dai casi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di richiesta già respinta, decide de plano senza celebrare il contraddittorio camerale previsto dall'art. 666, commi 3 e 4, c.p.p. Nel caso concreto il Tribunale aveva esaminato nel merito e rigettato le censure difensive senza fissare l'udienza camerale, integrando così una nullità assoluta. L'ordinanza è stata quindi annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Noia perché provveda nuovamente in contraddittorio, salva la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza se meramente riproduttiva di censure già esaminate in precedente incidente di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma evocata per censurare la violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma evocata per denunciare la violazione del contraddittorio e del rito camerale nella decisione dell'incidente di esecuzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma evocata per il vizio di motivazione relativo alla mancata valutazione di elementi fattuali dedotti dalla difesa.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'ordine di demolizione e alla disciplina dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.

  • art. 31, commi 2 e 9, d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato per contestare la verifica della conformità urbanistica e la possibilità di sanatoria rispetto all'ordine di demolizione.

  • art. 666 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione deve decidere nel contraddittorio camerale; la decisione de plano è ammessa solo nei casi previsti di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già respinta.

  • art. 666, comma 1, c.p.p.

    Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza quando sia meramente riproduttiva di censure già vagliate e respinte.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dai ricorrenti in chiave di proporzionalità della misura demolitoria rispetto alle condizioni concrete degli interessati.

  • art. 1, comma 65, l.r. Campania n. 5 del 2013

    Richiamato per sostenere la possibile applicazione di una disciplina regionale favorevole alla conservazione dell'immobile.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, il giudice non può decidere de plano su un'istanza che richieda valutazioni di merito, se non ricorre una delle ipotesi espressamente previste di inammissibilità; altrimenti è necessario il contraddittorio camerale con le forme degli artt. 666, commi 3 e 4, c.p.p.
  • La pronuncia resa senza la previa fissazione dell'udienza camerale, quando dovuta, integra una nullità di ordine generale e assoluta del provvedimento.
  • Se un motivo di ricorso investe una nullità processuale preliminare, esso assorbe gli ulteriori motivi di merito relativi alla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato.
  • In materia di ordine di demolizione, la deduzione di sopravvenienze, di profili urbanistici o di interessi connessi alla destinazione dell'immobile non può essere esaminata validamente senza il corretto sviluppo del contraddittorio endoesecutivo.
  • Il giudice dell'esecuzione conserva il potere di dichiarare inammissibile l'istanza quando essa sia meramente riproduttiva di questioni già decise in un precedente incidente di esecuzione, ma tale valutazione deve avvenire nel rispetto delle forme procedimentali previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.