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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27236/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza riguarda un procedimento penale definito in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 7 maggio 2025, impugnata dall'imputato mediante atto indicato come appello. La Corte d'appello di Milano ha poi dichiarato l'inappellabilità della decisione ai sensi dell'art. 593 c.p.p. e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Il ricorso per cassazione, originariamente proposto come appello, era stato sottoscritto da un difensore del foro di Milano che non risultava iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Il ricorrente contesta, in sostanza, la decisione impugnata, ma la Corte rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di abilitazione del difensore sottoscrittore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 103/2017, l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; poiché il difensore firmatario non era abilitato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 593 c.p.p.

    ex art. 593 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello ha dichiarato l'inappellabilità della sentenza di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la norma riguarda le modalità di proposizione del ricorso, non la legittimazione sostanziale all'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale è un requisito di validità dell'atto e la sua mancanza determina inammissibilità.
  • La disciplina dell'art. 613 c.p.p. riguarda le modalità di proposizione del ricorso e non la titolarità sostanziale del diritto di impugnazione dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di abilitazione del difensore può essere dichiarata de plano quando il vizio risulta immediatamente dagli atti.
  • Quando l'inammissibilità è imputabile a colpa della parte, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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