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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27239/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal soggetto condannato, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, in tale ipotesi, l'atto è affetto da una causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Non emergono dal testo altri motivi di ricorso, né il fatto storico o il reato presupposto della condanna impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che richiede la sottoscrizione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato è inammissibile perché manca la sottoscrizione del difensore cassazionista, richiesta a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
  • L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso impedisce l'esame del merito delle censure e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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