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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27237/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il provvedimento non decide sul merito del ricorso, ma corregge un errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente sentenza di legittimità n. 5403 del 2026, resa sul ricorso proposto da più imputati. L'errore riguardava l'indicazione del giudice di rinvio dopo un annullamento parziale: nel dispositivo era stata indicata la Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, mentre la Corte precisa che, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p., il rinvio deve essere disposto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Non emergono dal testo i fatti di reato originariamente contestati né i motivi del ricorso principale, perché la decisione riguarda solo la correzione del dispositivo.

La decisione

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza-documento n. 5403 del 2026 e nel ruolo di udienza. Viene stabilito che la formula corretta è "con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce", in sostituzione dell'indicazione erronea della Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto. Il provvedimento è quindi meramente correttivo e non incide ulteriormente sul merito della posizione degli imputati oltre quanto già statuito nella sentenza oggetto di correzione.

Norme richiamate

  • art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il giudice di rinvio, a seguito di annullamento parziale, deve essere individuato secondo i criteri legali previsti dalla norma; nel caso concreto, la Corte precisa che il rinvio va disposto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce e non alla Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto.

Massime di principio

  • Quando nel dispositivo di una sentenza di cassazione sia contenuto un errore materiale nell'indicazione del giudice di rinvio, la Corte può procedere alla correzione del dispositivo stesso.
  • Ai fini dell'individuazione del giudice di rinvio dopo annullamento parziale, occorre attenersi al criterio stabilito dall'art. 623, comma 1, lett. c), c.p.p., designando il giudice territorialmente e funzionalmente corretto.
  • La correzione dell'errore materiale non comporta una nuova decisione sul merito, ma soltanto l'eliminazione della difformità tra il contenuto voluto dalla decisione e quello trascritto nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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