Cassazione Penale, Ordinanza n. 27243/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione delle regole introdotte dalla legge n. 103 del 2017 che richiedono la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato personalmente il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva dichiarato inammissibile il reclamo da lui proposto in materia di liberazione anticipata. Il ricorso è stato esaminato dalla Corte non nel merito della domanda di liberazione anticipata, ma sotto il profilo della sua ammissibilità formale: la Corte rileva che, a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, è esclusa la facoltà dell’imputato e, quindi, anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessario che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente, la Corte lo ha ritenuto inammissibile de plano.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Consente la declaratoria de plano dell’inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla riforma del 2017.
Disciplina le conseguenze economiche dell’inammissibilità, cioè il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e il relativo regime di inammissibilità.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01
Richiamata come precedente conforme sulla necessità della sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l’imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l’impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche de plano.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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