Cassazione Penale, Ordinanza n. 27228/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio abbreviato il Tribunale di Caltagirone aveva riqualificato l'originaria imputazione ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto e aveva condannato l'imputato, ritenendo il reato in continuazione con la resistenza a pubblico ufficiale, alla pena di mesi otto di reclusione. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso denunciando violazione di legge e, in sostanza, un vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fondato la riqualificazione soltanto sul dato ponderale della sostanza sequestrata, senza compiere una valutazione complessiva dell'offensività del fatto e senza considerare altri indici fattuali richiamati nel ricorso, quali le modalità di rinvenimento, la presenza di 40 dosi già confezionate, il possesso di euro 860,00 in contanti, il numero di dosi ricavabili dalla sostanza e le modalità di occultamento. In relazione a tali doglianze, il ricorrente ha chiesto sostanzialmente una rivalutazione della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di secondo grado. Ha ritenuto che la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato fosse appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 443 c.p.p.; poiché l'impugnazione proposta conteneva censure sulla motivazione della sentenza impugnata, essa non poteva essere proposta per saltum in cassazione e doveva essere convertita in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
ai fini dell'ipotesi di lieve entità il giudice deve valutare congiuntamente gli elementi dell'azione e quelli relativi all'oggetto materiale del reato, non essendo di per sé preclusivi né l'eterogeneità delle sostanze né le modalità organizzate, salvo che rivelino significativa offensività
art. 443 c.p.p.
la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato era appellabile dal pubblico ministero
art. 569, comma 3, c.p.p.
il ricorso per cassazione non proponibile per saltum, se contiene censure sulla motivazione, deve essere convertito in appello e trasmesso al giudice competente
art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p.
la censura di vizio di motivazione è incompatibile con il ricorso per saltum
art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990
l'ipotesi di lieve entità va riconosciuta solo mediante una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
richiamato quale imputazione originaria poi riqualificata in sede di merito
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve apprezzare tutti gli indici normativi, sia quelli attinenti alle modalità dell'azione sia quelli riguardanti quantità e qualità della sostanza, in una valutazione complessiva dell'offensività concreta del fatto.
- La presenza di sostanze eterogenee, di dosi già confezionate o di modalità organizzate di condotta non è automaticamente ostativa alla qualificazione del fatto come di lieve entità; tali elementi rilevano solo se espressivi di una significativa capacità offensiva.
- Quando l'impugnazione del pubblico ministero contro sentenza di condanna resa in giudizio abbreviato è appellabile, il ricorso per cassazione proposto per saltum non è ammissibile se investe anche la motivazione della decisione, dovendo essere convertito in appello ex art. 569, comma 3, c.p.p.
- Il sindacato sulla riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità può riguardare la coerenza logica della motivazione, ma non può essere veicolato in cassazione per saltum ove ciò comporti una censura tipicamente devolutiva del merito.
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