Cassazione Civile, Ordinanza n. 33823/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte, in forma capitale, a titolo di previdenza integrativa aziendale (P.I.A.)/Fondenel a un dirigente Enel in quiescenza. Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta oltre il 12,50% sostenendo che una parte della prestazione dovesse essere tassata come reddito di capitale, quale rendimento del fondo. La CTP aveva accolto la domanda e la CTR aveva confermato, poi una precedente ordinanza di cassazione con rinvio aveva indicato che il 12,50% si applica solo al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Nel giudizio di rinvio la CTR ha però ritenuto sufficiente, ai fini dell’aliquota agevolata, la differenza tra quanto versato e quanto erogato, qualificandola come rendimento, anche senza un effettivo investimento sul mercato. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, 384 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio avesse disatteso il vincolo del precedente di cassazione, avesse erroneamente qualificato come rendimento somme non derivanti da investimenti sul mercato e avesse fondato la decisione su una certificazione ENEL non idonea a provare l’effettiva esistenza del rendimento. I controricorrenti hanno eccepito inammissibilità e infondatezza, sostenendo la prova del rendimento e l’irrilevanza della distinzione tra P.I.A. e Fondenel.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto già enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione e dalle Sezioni Unite: il trattamento agevolato del 12,50% spetta solo alle somme che costituiscono rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non alla mera differenza aritmetica tra capitale versato e capitale erogato. Ha rilevato che, nel caso concreto, era emerso che le somme accantonate non erano state investite sul mercato e che la CTR aveva finito per riconoscere il rendimento senza il necessario presupposto fattuale. La Corte ha anche precisato che l’onere di provare i presupposti del rimborso grava sul contribuente e non può dirsi assolto con un conteggio aziendale privo di indicazioni sui criteri di quantificazione del rendimento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda di rimborso del contribuente. Ha inoltre condannato i controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 13, comma 9, d.lgs. n. 124/1993
richiamato nel quadro del regime delle prestazioni di previdenza complementare per i soggetti iscritti prima dell’entrata in vigore del decreto
art. 1, comma 5, d.l. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997
richiamato nel quadro normativo applicabile al trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali
la ritenuta del 12,50% si applica alle sole somme qualificabili come rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato
artt. 16 e 17 d.P.R. n. 917/1986
disciplinano la tassazione separata della sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, dell’intera prestazione
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
l’onere di provare i presupposti del rimborso e del rendimento grava sul contribuente
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
usato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di norme processuali
Massime di principio
- In tema di prestazioni in capitale erogate da fondi di previdenza complementare aziendale, la quota assoggettabile all’aliquota del 12,50% è solo il rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, non l’intera differenza tra capitale versato e capitale erogato.
- La nozione di rendimento rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale presuppone un effettivo impiego del capitale in operazioni di mercato; restano esclusi i meri calcoli matematico-attuariali o le semplici riserve contabili prive di investimenti esterni.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sostituirlo con una ricostruzione incompatibile del presupposto fattuale o giuridico.
- Nel contenzioso tributario di rimborso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare tutti i fatti costitutivi della pretesa, compresa l’effettiva esistenza e quantificazione del rendimento agevolabile.
- La mancata contestazione specifica dei conteggi del contribuente non vale a superare la contestazione radicale dell’an debeatur quando l’Amministrazione abbia negato in radice il diritto al rimborso.
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