Cassazione Civile, Ordinanza n. 35353/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico che aveva frequentato una scuola di specializzazione tra il 1984 e il 1987, senza percepire alcuna remunerazione, ha agito in giudizio contro varie amministrazioni statali chiedendo la condanna al pagamento della borsa di studio prevista dalla legge n. 257 del 1991 e, comunque, il risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. Il Tribunale ha rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello ha confermato, individuando il dies a quo della prescrizione decennale nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che aveva riconosciuto il beneficio solo a chi avesse già ottenuto una pronuncia favorevole del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione è stata censurata proprio questa decorrenza, sostenendo che la legge del 1999 avesse dato attuazione solo parziale alla direttiva e che, fino alla completa attuazione, la prescrizione non potesse iniziare a decorrere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si ponesse in contrasto con un orientamento di legittimità ormai consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive in tema di compenso ai medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. La Corte ha inoltre precisato che il diritto azionato non era il diritto alla remunerazione in sé, ma il distinto diritto al risarcimento del danno da ritardo nell'attuazione della direttiva, azionabile anche prima della determinazione legislativa della misura della remunerazione, con liquidazione eventualmente equitativa ex art. 1226 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato sul piano processuale mediante declaratoria di inammissibilità; il ricorrente è stato condannato alle spese, a euro 1.000 per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la legge consente infatti il deposito di una sola memoria
è inammissibile la seconda memoria depositata nel procedimento camerale, essendo consentito un solo deposito memoriale
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento di legittimità consolidato
la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c.
il danno da tardiva attuazione può essere liquidato equitativamente anche in mancanza di una disciplina positiva della misura della remunerazione
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte soccombente
il ricorrente debba essere condannato ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.
la proposizione di una domanda manifestamente infondata può giustificare la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato
Direttiva 75/362/CEE
direttiva comunitaria richiamata come fonte del quadro normativo sulla formazione dei medici
Direttiva 75/363/CEE
direttiva comunitaria richiamata come fonte del quadro normativo sulla formazione dei medici
Direttiva 82/76/CEE
ha introdotto il principio dell'adeguata remunerazione della formazione specializzata e fissato il termine di attuazione al 31 dicembre 1982
legge 8 agosto 1991, n. 257
indicata dal ricorrente come legge di tardiva e parziale attuazione, non retroattiva
l'art. 11 è individuato come momento dal quale decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto la borsa di studio solo ai soggetti già muniti di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie può prescriversi anche prima che l'ordinamento interno disciplini in modo completo la misura del beneficio sostanziale, se il relativo inadempimento statale è già certo e conoscibile.
- Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione che lo ignori integralmente è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
- Nel caso della mancata tempestiva attuazione di una direttiva che impone una remunerazione, il diritto azionato in giudizio può essere qualificato come risarcitorio e non come pretesa diretta alla remunerazione prevista dalla direttiva.
- La decorrenza della prescrizione del danno da ritardo nell'attuazione di direttive comunitarie decorre dal momento in cui l'inadempimento statale diventa oggettivamente inequivoco e non più seriamente dubitabile, non dal momento della completa definizione legislativa del contenuto del beneficio.
- La liquidazione del danno da mancata attuazione della direttiva può avvenire in via equitativa, anche in assenza di una norma interna che determini analiticamente la misura della remunerazione.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può integrare responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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