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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17281/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società cessionaria di crediti bancari nei confronti del fallimento di una società costruttrice in liquidazione. La creditrice chiedeva l'ammissione di vari crediti derivanti da due finanziamenti ipotecari, da scoperto di conto corrente, da operazioni di anticipo fatture e da contratti su derivati. Il Tribunale ammetteva solo parzialmente il credito: riconosceva una parte degli interessi corrispettivi e moratori, ma rigettava il resto per difetto di prova/documentazione, in particolare per l'incompletezza degli estratti conto e per la mancata dimostrazione di alcuni rapporti e conteggi. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con motivi che lamentavano: 1) omessa pronuncia su una delle domande di ammissione, in particolare sugli interessi relativi a un secondo finanziamento ipotecario; 2) omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di avere assolto l'onere probatorio e che la curatela non avesse formulato idonee eccezioni; 3) violazione degli artt. 1858 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per la valutazione dei rapporti di sconto/anticipo fatture e di conto corrente; 4-5) ulteriore omessa pronuncia e omessa/insufficiente motivazione su una medesima questione. Il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale sulle spese di lite e sulla motivazione del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del fallimento. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva comunque pronunciato sulla domanda relativa agli interessi, sicché non vi era omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché formulati in modo non coerente con l'attuale sindacato di legittimità, diretti a contestare la valutazione di merito e, soprattutto, perché non si confrontavano con la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sull'incompletezza della documentazione prodotta (in particolare degli estratti conto) e sulla conseguente impossibilità di verificare il credito. Ha inoltre rilevato l'incompatibilità logica tra le censure di omessa pronuncia e quelle di motivazione insufficiente sulla medesima questione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sindacare la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Viene richiamato quale base dell'opposizione allo stato passivo, ma la Corte non affronta il merito della sua applicazione, limitandosi a valutare l'ammissibilità delle censure.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e all'art. 132 c.p.c. per dedurre l'omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile alla decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia richiede la totale mancanza della statuizione sul punto decisivo; non basta l'assenza di una motivazione espressa se il dispositivo contiene una pronuncia sulla domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per dedurre un vizio motivazionale; la Corte osserva che nel giudizio di legittimità non è più denunciabile la semplice insufficienza motivazionale nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per la censura di nullità per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio va ricondotto alla violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per denunciare violazione di legge; la Corte dichiara inammissibili le censure perché in realtà miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non consente di dedurre il mero omesso esame di elementi istruttori o documenti, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per l'onere della prova; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che la censura era costruita come critica all'apprezzamento delle prove e non come corretta deduzione di violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione della documentazione; la Corte sottolinea che la doglianza non poteva tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove documentali.

  • art. 1858 c.c.

    È evocato con riferimento al contratto di sconto/anticipo fatture; la Corte considera inammissibile la censura perché nuova e comunque non confrontata con la reale ratio della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese; la Corte ritiene inammissibile la doglianza che pretendeva di sovvertire la compensazione disposta dal giudice di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte afferma che la valutazione sull'opportunità di compensarle rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto di provvedere su una domanda o eccezione decisiva; se dal dispositivo risulta una statuizione, il motivo è infondato anche quando la motivazione non sia espressa nei termini sperati dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione non è più deducibile la mera insufficienza di motivazione; il ricorrente deve denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo e non il semplice mancato vaglio di singoli documenti o elementi istruttori.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la censura deve colpire la concreta ragione del rigetto e non limitarsi a questioni generali o astratte.
  • La deduzione di violazioni degli artt. 2697 e 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.
  • Sul credito insinuato al passivo fondato su rapporti bancari, l'incompletezza della documentazione contabile, in particolare degli estratti conto integrali, può giustificare il rigetto della domanda per difetto di prova dell'intera evoluzione del rapporto.
  • È inammissibile proporre sulla medesima questione censure logicamente incompatibili, come l'omessa pronuncia e, simultaneamente, il difetto di motivazione su una pronuncia che si assume comunque esistente.
  • La statuizione sulle spese processuali è tendenzialmente insindacabile in cassazione quando si limita a criticare l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella compensazione, salvo violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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