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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26285/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società di trasporto ha proposto opposizione allo stato passivo contro l’esclusione di un credito chirografario di euro 38.377,97, esclusione fondata sulla prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. Il tribunale ha ritenuto che il rapporto tra le parti non fosse un contratto di compravendita di biglietti o di appalto di servizi, ma un accordo-quadro che disciplinava le modalità future di acquisto dei titoli di viaggio; il credito azionato derivava invece, secondo il giudice di merito, dai singoli contratti di trasporto conclusi di volta in volta con l’emissione dei biglietti per i dipendenti della debitrice. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che il contratto del 19-24.1.2012 non integrasse un contratto di trasporto, per difetto degli elementi essenziali dell’art. 1678 c.c., e che il giudice avesse errato nell’interpretazione del negozio e nell’individuazione del dies a quo della prescrizione. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, chiedendo la compensazione per la particolarità della questione e per avere ottenuto in precedenza un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi non opposto utilmente dalla debitrice. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché volto a sollecitare una nuova interpretazione di merito del contratto, senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati; il secondo perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, in caso di integrale soccombenza, opera legittimamente il principio della soccombenza. È stata inoltre richiamata l’inopponibilità al fallimento di un decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società di trasporto. Ha confermato, in sostanza, la decisione di merito che aveva escluso il credito dallo stato passivo per prescrizione e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non per violazione specifica delle regole ermeneutiche, e che la condanna alle spese non è censurabile quando il rigetto è integrale e non vi è soccombenza reciproca. Ha inoltre osservato che il decreto ingiuntivo non divenuto esecutivo prima del fallimento non è opponibile alla procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, proposta dalla società ricorrente contro l’esclusione del credito.

  • art. 2951 c.c.

    richiamato come termine di prescrizione annuale applicato dal giudice di merito al credito da trasporto.

  • art. 1678 c.c.

    norma evocata per sostenere la qualificazione del rapporto come contratto di trasporto.

  • art. 1470 c.c.

    richiamato dal tribunale per escludere la configurabilità di una compravendita di biglietti.

  • artt. 1655 ss. c.c.

    richiamati per escludere che il rapporto potesse essere qualificato come appalto di servizi.

  • art. 1411 ss. c.c.

    evocati dal tribunale per inquadrare i singoli contratti di trasporto come stipulati in favore di terzo.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare la violazione dei criteri di interpretazione del contratto.

  • art. 2934 c.c.

    norma invocata nel primo motivo tra quelle sulla prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    norma invocata nel primo motivo tra quelle sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 2936 c.c.

    norma invocata nel primo motivo tra quelle sulla prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    norma invocata nel primo motivo tra quelle sulla prescrizione ordinaria.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, insieme all’art. 116 c.p.c., quale parametro di corretta decisione e valutazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo per lamentare una errata percezione e valutazione delle prove/documenti.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato nel secondo motivo in tema di liquidazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    norma evocata per chiedere la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è facoltativa e discrezionale.

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato per affermare che il decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà prima del fallimento non passa in giudicato ed è inopponibile alla procedura.

  • art. 52 l.fall.

    richiamato per ribadire che, intervenuto il fallimento, i crediti vanno accertati nel concorso dei creditori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    norma applicata per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. siano stati violati e in quali punti della motivazione ciò sia avvenuto; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale e l’individuazione del suo titolo sono apprezzamenti di merito, non riesaminabili in sede di legittimità salvo errori di diritto nell’applicazione dei criteri interpretativi.
  • In tema di spese processuali, la compensazione ex art. 92 c.p.c. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; in caso di integrale rigetto della domanda, la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza non è censurabile in cassazione per il solo fatto che non sia stata motivata la mancata compensazione.
  • Nel procedimento concorsuale, un decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento non è opponibile alla procedura e non fa stato nel concorso dei creditori, i cui crediti devono essere accertati secondo la disciplina fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoTrasportoInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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