Cassazione Civile, Ordinanza n. 19309/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge richiedente)
La controversia
La controversia nasce nel giudizio di divorzio: la corte d'appello, in riforma parziale del primo grado, aveva riconosciuto in favore dell'ex moglie un assegno divorzile ridotto da euro 350 a euro 250 mensili, valorizzando la sua mancanza di redditi e di immobili, la sua condizione di casalinga, la dedizione esclusiva alla cura del figlio della coppia con difficoltà sensoriali e di linguaggio, la durata del matrimonio e la significativa differenza reddituale rispetto all'ex marito, pensionato con reddito mensile superiore a euro 2.000. L'ex marito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse stato compiuto il rigoroso accertamento dei presupposti dell'assegno divorzile e che l'onere della prova fosse stato illegittimamente rovesciato a suo carico; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 anche sotto il profilo motivazionale, contestando l'apprezzamento dei presupposti dell'assegno e, in particolare, il rilievo attribuito alla scelta di vita familiare e ai sacrifici professionali dell'ex coniuge richiedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale, osservando che questa aveva accertato sia la non autosufficienza economica dell'ex moglie sia la sua oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni di età, di mancata esperienza lavorativa e di struttura del mercato del lavoro, oltre alla durata non trascurabile del matrimonio e al contributo prestato alla famiglia e alla crescita del figlio. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 18287/2018 sull'assegno divorzile quale istituto con funzione assistenziale e perequativo-compensativa, precisando che la componente compensativa richiede il rigoroso accertamento del nesso causale tra squilibrio economico e contributo fornito dal coniuge più debole alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale. Ha quindi confermato la legittimità del riconoscimento dell'assegno, anche in misura contenuta, e ha condannato il ricorrente alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898
L'assegno divorzile viene in rilievo nella sua funzione assistenziale e in quella perequativo-compensativa.
Il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali, del contributo alla vita familiare e della durata del matrimonio.
L'onere della prova dei presupposti dell'assegno grava sul coniuge che lo richiede; non può essere invertito a carico dell'altro coniuge se non nei limiti della valutazione delle allegazioni e delle prove complessivamente offerte.
I motivi sono stati formulati come censure per violazione di legge e vizio motivazionale, ma sono stati ritenuti infondati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 52, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 198
È disposta l'oscurazione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'assegno divorzile ha funzione sia assistenziale sia perequativo-compensativa, e non può essere ancorato alla mera ricostituzione del tenore di vita matrimoniale.
- Per il riconoscimento dell'assegno è necessario accertare, da un lato, l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e, dall'altro, l'impossibilità oggettiva di procurarseli.
- La componente compensativa dell'assegno presuppone un nesso causale rigoroso tra lo squilibrio economico tra gli ex coniugi e il contributo dato dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge.
- La semplice differenza reddituale tra gli ex coniugi, considerata isolatamente, non basta a giustificare l'assegno.
- Ai fini della determinazione dell'assegno rilevano, in una valutazione comparativa complessiva, la durata del matrimonio, l'età dell'avente diritto, le sue condizioni professionali e reddituali, il contributo prestato alla famiglia e le eventuali aspettative lavorative sacrificate.
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