Cassazione Civile, Ordinanza n. 24553/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'istanza depositata dalla società, pur non integrando rinuncia rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., manifestasse inequivocabilmente un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Richiamando l'orientamento di legittimità sul punto, ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Al contribuente e ai soci erano stati notificati separati avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009, fondati su maggiori ricavi e maggior reddito d'impresa attribuiti alla società, con conseguente imputazione ai soci di maggiori utili. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR, in appello, aveva riformato la decisione ritenendo che la documentazione extracontabile, in particolare i dati contabili estratti dal database aziendale, fosse idonea a sostenere le riprese fiscali e che gravasse sui contribuenti l'onere di dimostrare l'insussistenza dei ricavi nonostante la loro contabilizzazione informatica; inoltre, per i costi di acquisto del carburante, aveva rilevato l'assenza di contabilizzazione o di riscontro concreto. In Cassazione i ricorrenti avevano proposto tre motivi, ma prima della decisione la società aveva depositato istanza di estinzione/definizione agevolata ex L. n. 197 del 2022, dichiarando di esservi avvalsa, circostanza ritenuta incompatibile con la volontà di proseguire il giudizio nel merito.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso che non presenti i requisiti formali previsti dalla norma non determina l'estinzione del processo, ma può comunque essere valutata come indice di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e condurre all'inammissibilità del ricorso.
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186-202
La domanda di definizione agevolata è stata considerata come comportamento incompatibile con la prosecuzione del giudizio di legittimità, perché espressiva dell'intento di avvalersi della definizione della controversia.
È evocato indirettamente nel ragionamento della CTR sul riparto dell'onere della prova: la documentazione extracontabile era ritenuta sufficiente a spostare sui contribuenti l'onere di provare l'insussistenza dei ricavi.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata o di un atto equivalente può manifestare un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso per cassazione, legittimando la declaratoria di inammissibilità anche se non ricorrono i requisiti formali della rinuncia ex art. 390 c.p.c.
- L'atto di rinuncia o l'istanza incompatibile con la prosecuzione del giudizio non estingue automaticamente il processo se mancano i requisiti prescritti, ma incide sul permanere dell'interesse ad agire in Cassazione.
- In tema di accertamento tributario, la documentazione extracontabile può essere considerata elemento idoneo a fondare la pretesa fiscale e a giustificare lo spostamento dell'onere probatorio sul contribuente, che deve dimostrare l'inesistenza dei ricavi contestati.
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