Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16789/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ausiliario)

La controversia

Un consulente tecnico d'ufficio ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che, accogliendo l'opposizione proposta contro il decreto di liquidazione del suo compenso, aveva rideterminato l'importo liquidato per l'attività peritale svolta in un diverso giudizio civile tra due parti. Il ricorso per cassazione è stato articolato in un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., nonché nullità degli atti e del procedimento, perché nel giudizio di opposizione non era stato integrato il contraddittorio nei confronti di una delle parti del processo nel quale la consulenza era stata espletata. Il ricorrente ha sostenuto che tale omissione comportasse la nullità del procedimento e della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, le parti del processo nel quale è stata svolta la consulenza sono litisconsorti necessari; pertanto, l'omessa notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di esse determina la nullità del procedimento e della decisione. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Ragusa e rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione previa integrazione del contraddittorio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione; il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato a sostegno della denuncia della nullità del procedimento per lesione delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce la base normativa del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    Indica le forme del rito applicabile al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso per manifesta fondatezza.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla possibilità di decisione accelerata.

  • art. 157 c.p.c.

    I temperamenti sulla legittimazione a far valere la nullità non operano quando la nullità deriva da omessa integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, tutte le parti del processo in cui l'attività peritale è stata svolta sono litisconsorti necessari, con conseguente necessità della loro partecipazione al contraddittorio.
  • L'omessa notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione a uno dei litisconsorti necessari determina nullità del procedimento e della decisione, nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
  • Quando il motivo di impugnazione denuncia la lesione di diritti processuali essenziali al contraddittorio e alla difesa, non occorre allegare o provare un pregiudizio ulteriore specifico diverso dalla stessa violazione del diritto di partecipazione al processo.
  • La nullità conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio, essendo imputabile a un difetto di attività del giudice, non è soggetta ai temperamenti dell'art. 157 c.p.c. sulla sanabilità o sulla legittimazione a farla valere.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.