Cassazione Civile, Ordinanza n. 20285/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di natura reale relativa a opere edilizie eseguite su un immobile confinante. Nei gradi di merito i proprietari convenuti erano stati condannati ad arretrare di 15 cm i muri esterni del loro fabbricato, ritenuti illegittimamente estesi sullo spessore del muro comune divisorio, e ad arretrare di 60 cm l’edificio realizzato al secondo piano, considerato eccedente le dimensioni del vano tecnico demolito e costruito in violazione delle distanze legali di cui all’art. 873 c.c. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) dedotta violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato la richiesta di chiarimenti e di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio; 2) dedotta violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando l’accertamento secondo cui la costruzione presente sul lastrico solare dell’originaria proprietaria risalisse agli anni ’40, in mancanza di adeguati elementi probatori; 3) dedotta violazione degli artt. 880 e 885 c.c. e vizio di motivazione, assumendo che il muro sul confine, sul quale insisteva la sopraelevazione del secondo piano, non fosse comune e che la Corte d’appello avesse errato nell’escludere tale circostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione delle prove e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, attività preclusa in sede di legittimità salvo ipotesi di nullità della consulenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché prospettato in modo non consentito ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia perché sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile poiché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi autonoma e sufficiente anche nell’ipotesi in cui il muro fosse comune, e tale specifico profilo non era stato censurato; pertanto il ricorso non aggrediva tutte le rationes poste a fondamento della decisione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità può denunciare la violazione di legge, ma non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
È invocato come parametro della pretesa ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la Corte rileva che le doglianze miravano sostanzialmente a contestare l’accertamento di merito.
Non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio sul merito delle prove; la censura è inammissibile se tende a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l’erronea applicazione dei criteri legali di valutazione.
La doglianza di motivazione apparente è stata respinta perché diretta in realtà a ottenere una riconsiderazione del merito.
È richiamato quale parametro della violazione delle distanze legali tra costruzioni, posta a base della condanna all’arretramento del secondo piano.
È richiamato in relazione alla dedotta comunione del muro di confine.
È richiamato in relazione alla disciplina del muro comune e alla contestazione della sopraelevazione sul confine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d’ufficio, salvo che si deduca una specifica nullità della consulenza o del procedimento valutativo nei limiti consentiti dal codice di rito.
- Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, in realtà, mirano a contestare il convincimento del giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le ragioni poste a base della pronuncia.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere un riesame del fatto storico o del materiale probatorio, essendo il controllo di legittimità limitato alla correttezza giuridica e alla tenuta logica essenziale della motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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