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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20285/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di natura reale relativa a opere edilizie eseguite su un immobile confinante. Nei gradi di merito i proprietari convenuti erano stati condannati ad arretrare di 15 cm i muri esterni del loro fabbricato, ritenuti illegittimamente estesi sullo spessore del muro comune divisorio, e ad arretrare di 60 cm l’edificio realizzato al secondo piano, considerato eccedente le dimensioni del vano tecnico demolito e costruito in violazione delle distanze legali di cui all’art. 873 c.c. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) dedotta violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato la richiesta di chiarimenti e di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio; 2) dedotta violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando l’accertamento secondo cui la costruzione presente sul lastrico solare dell’originaria proprietaria risalisse agli anni ’40, in mancanza di adeguati elementi probatori; 3) dedotta violazione degli artt. 880 e 885 c.c. e vizio di motivazione, assumendo che il muro sul confine, sul quale insisteva la sopraelevazione del secondo piano, non fosse comune e che la Corte d’appello avesse errato nell’escludere tale circostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione delle prove e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, attività preclusa in sede di legittimità salvo ipotesi di nullità della consulenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché prospettato in modo non consentito ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia perché sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile poiché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi autonoma e sufficiente anche nell’ipotesi in cui il muro fosse comune, e tale specifico profilo non era stato censurato; pertanto il ricorso non aggrediva tutte le rationes poste a fondamento della decisione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di legittimità può denunciare la violazione di legge, ma non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato come parametro della pretesa ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la Corte rileva che le doglianze miravano sostanzialmente a contestare l’accertamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio sul merito delle prove; la censura è inammissibile se tende a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l’erronea applicazione dei criteri legali di valutazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è stata respinta perché diretta in realtà a ottenere una riconsiderazione del merito.

  • art. 873 c.c.

    È richiamato quale parametro della violazione delle distanze legali tra costruzioni, posta a base della condanna all’arretramento del secondo piano.

  • art. 880 c.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta comunione del muro di confine.

  • art. 885 c.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina del muro comune e alla contestazione della sopraelevazione sul confine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d’ufficio, salvo che si deduca una specifica nullità della consulenza o del procedimento valutativo nei limiti consentiti dal codice di rito.
  • Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, in realtà, mirano a contestare il convincimento del giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le ragioni poste a base della pronuncia.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere un riesame del fatto storico o del materiale probatorio, essendo il controllo di legittimità limitato alla correttezza giuridica e alla tenuta logica essenziale della motivazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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