Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26177/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna in primo grado per rapina aggravata (art. 628 c.p., con concorso di persone) e reati connessi. I ricorrenti censurano: carenza o vizio di motivazione (omessa indicazione del ruolo e dell'apporto causale dei singoli, valutazione delle prove e degli scambi di messaggi, inesistenza di prova della consapevolezza di Chirulli autore materiale); errata qualificazione del fatto come concorso di persone anziché favoreggiamento; presunta prescrizione del capo B) (il tentativo di utilizzo di bancomat/illecite operazioni successive); e illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente valutato le principali deduzioni difensive e che non sussistano vizi di motivazione tali da disarticolare i nuclei essenziali della decisione. Rigettata anche la censura sulla prescrizione del capo B) e ricordato il principio secondo cui l'inammissibilita del ricorso impedisce a questa Corte di pronunciare sulle cause di non punibilità. Confermata, dunque, la condanna di primo grado: ciascun imputato condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.500 di multa (con conferma della ripartizione delle responsabilita come concorso di persone); disposte le statuizioni accessorie e la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato: la responsabilità richiede un apporto elastico e consapevole alla realizzazione del fatto collettivo; la Corte ha ritenuto sufficiente un contributo materiale o morale idoneo ad agevolare l'impresa criminosa

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina aggravata; è il reato materiale contestato quale fatto principale (capo A) e la Corte ha confermato che la rapina è stata commessa dall'autore materiale mentre gli altri hanno concorso alla realizzazione del fatto

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 231/1997

    Riferimento normativo collegato al capo B) di imputazione (utilizzo indebito di strumenti di pagamento): la Corte ha confermato l'applicabilità e la rilevanza delle condotte ricostruite

  • art. 379 c.p.

    Norma sul favoreggiamento personale (azione successiva al reato): la Corte distingue tra concorso di persone e favoreggiamento rilevando che il favoreggiamento richiede atti posti in essere dopo il delitto, mentre nel caso concreto si è ritenuto sussistere un piano unitario

  • art. 378 c.p.

    Richiamata nella motivazione per chiarire la differenza tra favoreggiamento e concorso: la giurisprudenza interpreta che il favoreggiamento si verifica tipicamente con attività successive e non nel corso di un piano criminoso unitario

  • art. 192 c.p.p.

    Disposizioni sulla motivazione in sentenza; i ricorrenti lamentavano vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di appello adeguata e coerente, anche nell'ambito della doppia conforme

  • art. 533 c.p.p.

    Prescrive i contenuti della motivazione della sentenza di appello; la Corte ha spiegato che non è necessario un esame analitico di tutte le deduzioni in presenza di doppia conforme purché il convincimento sia logicamente espresso

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e valutazione delle circostanze: la Corte ha ritenuto legittimo il disconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della gravità e altri elementi negativi

  • art. 62-bis c.p.

    Regole sul riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non basta lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuzione e il giudice può negarla se mancano elementi positivi

  • art. 157 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla prescrizione: i ricorrenti sostenevano che il reato fosse prescritto; la Corte ha analizzato i periodi di sospensione e interruzione e ritenuto infondata la censura, oltre a ricordare limiti della cognizione in caso di ricorso inammissibile

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in ordine alla richiesta di discussione orale in Cassazione; presente la rituale richiesta

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di enunciazione dei motivi nei ricorsi in cassazione; la Corte ha annunciato di esporre i motivi nei limiti strettamente necessari

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che riguardava le statuizioni di condanna alle spese e accessorie in caso di rigetto dei ricorsi; la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti

  • art. 129 c.p.p.

    Riferito dal Collegio per spiegare che l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità (es. prescrizione) che non erano state dichiarate in sede di merito

Massime di principio

  • In presenza di una 'doppia conforme' (conferma sia in primo che in secondo grado) il giudice d'appello non è obbligato a discutere analiticamente ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente una motivazione globale, chiara e logicamente collegata ai fatti decisivi
  • La Corte distingue nettamente concorso di persone e favoreggiamento: il favoreggiamento richiede atti successivi al reato, mentre il concorso può ricavarsi dalla presenza di un piano unitario e di contributi anche minimi ma idonei ad aumentare la probabilità di realizzazione del reato
  • La Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle fonti di prova se questa è sorretta da una motivazione coerente; il sindacato di legittimità è limitato al controllo della logica e della completezza apparente della motivazione
  • La prescrizione può essere valutata d'ufficio, ma quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile la Corte, di regola, non può formare un valido rapporto di impugnazione tale da pronunciarsi su cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata
  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è più sufficiente l'incensuratezza dell'imputato: il giudice può legittimamente negarle se mancano elementi di meritevolezza o se il fatto e le modalità dimostrano pericolosità
  • Le contestazioni di carenza motivazionale devono dimostrare una illogicità palese e non il semplice dissenso o la proposta di una valutazione alternativa delle risultanze probatorie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.