Cassazione Civile, Ordinanza n. 37222/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una società immobiliare per l'accertamento della proprietà di un immobile e per il suo rilascio. La convenuta aveva resistito deducendo un proprio titolo di acquisto e, in via riconvenzionale, aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda principale e ha ritenuto rituale la decisione sul riconoscimento dell'usucapione, valorizzando la natura autodeterminata dei diritti reali, la situazione di fatto invariata dal 1982 e il rilievo di un decreto di trasferimento del 14.11.2003 come titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse riconosciuto l'usucapione in assenza di una rituale domanda, poiché la riconvenzionale si fondava su un diverso titolo; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando la novità della domanda di usucapione proposta solo in appello; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., contestando che i giudici di merito avessero fatto discendere la decisione da risultanze peritali, sovvertendo il principio dispositivo e la ripartizione dell'onere probatorio. La resistente ha replicato con controricorso, difendendo la correttezza della motivazione di merito e l'ammissibilità delle allegazioni sul diverso titolo di acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, perché nei diritti reali opera il principio di autodeterminatezza: l'identificazione del diritto dipende dal contenuto e dal bene oggetto del diritto, non dal titolo dedotto, sicché l'allegazione di un titolo diverso in giudizio non integra domanda nuova ma solo un'integrazione difensiva/probatoria. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che non sussisteva né violazione dell'art. 115 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c.; la Corte territoriale aveva infatti valorizzato soprattutto uno stato di fatto dedotto dalla parte resistente e non dal CTU, utilizzando la consulenza solo per un accertamento tecnico sulla data di costruzione del capannone e del piazzale. Le ulteriori doglianze erano in parte dirette contro la sentenza di primo grado, in parte fondate su richiamo a documenti e consulenze non specificamente trascritti, e in parte miravano solo a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati rilevati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando, in materia di diritti reali autodeterminati, il giudice valorizza un diverso titolo di acquisto rispetto a quello inizialmente prospettato, se ciò attiene alla medesima domanda sul diritto reale.
La deduzione di un diverso titolo di acquisto di un diritto reale non integra domanda nuova in appello, perché nei diritti autodeterminati il titolo ha funzione solo probatoria.
Non è violato il principio di disponibilità della prova se il giudice di merito trae la decisione da fatti allegati dalla parte e utilizza la CTU solo per accertamenti tecnici demandabili al consulente.
Non ricorre violazione dell'onere della prova quando la censura mira solo a contestare la valutazione del materiale istruttorio e a proporre una diversa ricostruzione del fatto.
L'articolo riguarda domande ed eccezioni non accolte e non riproposte, non gli elementi di prova acquisiti ma non valorizzati dal primo giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi a oggetto diritti reali, l'identificazione della pretesa avviene in base al bene e al contenuto del diritto, non al titolo giuridico dedotto; perciò il mutamento o l'integrazione del titolo allegato non comporta automaticamente una domanda nuova.
- La deduzione in appello di un diverso titolo di acquisto di un diritto reale è ammissibile quando il petitum e la causa petendi sostanziale restano invariati, poiché il titolo svolge prevalentemente funzione probatoria.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere invocata per contestare la valutazione del materiale istruttorio o l'uso della consulenza tecnica quando il giudice si sia basato anche su fatti allegati in causa e la CTU sia stata impiegata entro i suoi limiti naturali.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata o prescinda del tutto dalla prova richiesta; non quando la censura miri soltanto a sostituire alla valutazione del giudice una diversa lettura delle risultanze.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica devono essere specifiche e puntuali; in sede di legittimità non è consentito trasformare una critica generica al ragionamento del CTU in una questione di diritto nuova.
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