Ordinanza n. 1474/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2025 - reso dalla I Commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Roma con verbale redatto in data 2 febbraio 2026; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2025, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2025; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato - sessione 2025 - presso le Corti di Appello di Napoli e Roma nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte - numericamente ed organicamente - nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della “progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente. e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ottenere la ricorrezione dell'elaborato dinanzi ad una diversa Sottocommissione d'esame istituita presso la Corte d'appello di Roma e/o altra Corte d'appello individuata, nel rispetto delle garanzie di anonimato nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell'elaborato dell'odierna ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-ter, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 nella parte in cui ha differito, anche per la sessione 2025, l'applicazione dell'art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mantenendo ferma l'applicazione del regime previgente quanto alle modalità di valutazione degli elaborati scritti nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e/o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo con riferimento ad una normativa nazionale che consente, per l'accesso a professioni regolamentate, l'adozione di provvedimenti di esclusione non accompagnati da una motivazione sufficiente a far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, e che non consentono né al candidato di comprendere le ragioni del diniego, né al giudice naturale di esercitare un adeguato ed effettivo sindacato successivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, unitamente agli atti relativi ai criteri di valutazione, alla composizione delle sottocommissioni e all'assegnazione degli elaborati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2025, deducendo, tra l'altro, l'erronea applicazione della disciplina normativa ratione temporis, l'insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico, l'erroneità sostanziale della valutazione dell'elaborato, l'illegittima composizione delle commissioni e sottocommissioni e la violazione delle regole sul rimescolamento e sull'assegnazione casuale delle buste, con lesione dell'anonimato e dell'imparzialità. È stata inoltre prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-ter, d.l. n. 202/2024, convertito dalla l. n. 15/2025, nella parte in cui ha ulteriormente differito l'applicazione dell'art. 46 della l. n. 247/2012, nonché richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o la disapplicazione della disciplina interna per contrasto con il diritto europeo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della l. n. 247/2012, che mantiene per i primi tredici anni il regime previgente, con conseguente non applicazione dell'art. 46 della stessa legge. Ne deriva che il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione, purché non emerga una manifesta contraddizione con elementi obiettivi, criteri prestabiliti o fatti rilevanti; non era quindi necessaria una griglia analitica precostituita per ogni profilo dell'elaborato. La censura relativa all'erroneità della valutazione è stata ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione di ampia discrezionalità tecnica, non sostituibile dal giudice in assenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenza motivazionale, evenienze non ravvisate nel caso concreto. Quanto alla composizione della sottocommissione che ha corretto l'elaborato, il Collegio ha riscontrato la conformità alla disciplina applicabile, rilevando anche il richiamo ai criteri di valutazione della Commissione centrale. L'omesso formale rimescolamento delle buste è stato qualificato, nel caso concreto, come mera irregolarità, poiché i plichi risultavano anonimi, sigillati, timbrati, siglati e numerati e non era emersa alcuna lesione dell'anonimato o dell'imparzialità. La questione di legittimità costituzionale del differimento dell'applicazione dell'art. 46 è stata ritenuta manifestamente infondata: la scelta legislativa sulla tecnica motivazionale rientra nella discrezionalità del legislatore e non incide sull'effettività dell'istituto, poiché il voto numerico può assicurare un'adeguata motivazione. È stato altresì escluso il contrasto con il diritto dell'Unione europea e quindi non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
Per la sessione d'esame oggetto del giudizio resta applicabile il regime previgente, con esclusione dell'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La sua applicazione è stata ritenuta differita dall'art. 49, sicché non trovano applicazione per la sessione in esame le modalità motivazionali più analitiche previste dalla disciplina non ancora vigente.
art. 10, comma 2-ter, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15
Il differimento dell'applicazione dell'art. 46 della l. n. 247/2012 è stato ritenuto non manifestamente contrario alla Costituzione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il voto numerico, quando riferito a criteri di valutazione previamente stabiliti e non contraddetto da elementi obiettivi, può costituire motivazione sufficiente del giudizio concorsuale.
art. 22, comma 4, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
La disciplina sul rimescolamento delle buste non comporta, nel caso esaminato, l'illegittimità della procedura in assenza di concreta lesione dell'anonimato e dell'imparzialità.
art. 3 d.l. 31/2012, convertito dalla l. 50/2021
Le sottocommissioni ... sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti ... Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente e' un avvocato
La sottocommissione che ha valutato l'elaborato risultava validamente composta secondo il modello normativo richiamato.
La domanda risarcitoria, anche in forma specifica, è stata proposta unitamente all'impugnazione, ma non è stata accolta nella fase cautelare.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, senza concessione della sospensione.
art. 267, par. 2, TFUE
Non sono stati ravvisati i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non risultando il diritto di accesso alla professione legale incompatibile con la disciplina nazionale applicata.
art. 97 Cost.
Il voto numerico è stato ritenuto coerente, anche sotto il profilo teorico e di principio, con imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
artt. 3 e 97 Cost.
Il differimento legislativo dell'applicazione della motivazione analitica non è stato ritenuto irragionevole né lesivo dei parametri costituzionali, poiché la tecnica del voto numerico può comunque assicurare una motivazione adeguata.
Massime di principio
- Per gli esami di abilitazione forense svolti nel periodo in cui l'art. 49 della l. n. 247/2012 mantiene il regime previgente, il giudizio della commissione può essere motivato mediante il solo voto numerico, senza necessità di una motivazione discorsiva o di una griglia analitica per ciascun aspetto dell'elaborato, salvo che la commissione si sia autovincolata a una diversa modalità motivazionale o che il voto risulti manifestamente contraddittorio rispetto a criteri, fatti obiettivi o risultanze della prova.
- Il voto numerico è idoneo a esternare il giudizio tecnico della commissione quando sia collocato nel sistema di criteri di valutazione previamente stabiliti e consenta di comprendere il livello di idoneità o inidoneità attribuito; la sufficienza motivazionale va verificata in concreto e non dipende soltanto dalla forma discorsiva dell'esternazione.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove di abilitazione costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è ammesso soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, contraddittorietà obiettiva o carenza di motivazione.
- L'omesso rimescolamento formale delle buste contenenti gli elaborati costituisce mera irregolarità quando gli atti documentino che i plichi sono rimasti anonimi, sigillati e integri e non emerga una concreta lesione dell'anonimato o dell'imparzialità della valutazione.
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